martedì 5 gennaio 2010
Sentenza sull'iscrizione all'albo IPASVI
Di recente è stata divulgata da alcune organizzazioni infermieristiche e sindacali una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in materia di iscrizione all’albo IPASVI. Sul punto è opportuno precisare quanto segue.La sentenza della Suprema Corte (n. 6491/2009) parrebbe stabilire che l’obbligo di iscrizione all’albo professionale non sussista per gli infermieri professionisti che non svolgano attività autonoma e libera, ma siano legati da un rapporto di lavoro dipendente, anche con una struttura privata: tale principio risulta contrastante rispetto al dettato normativo contenuto nella Legge 43/2006, che, con la sua entrata in vigore, ha stabilito con indiscutibile certezza e chiarezza l’obbligo di iscrizione all’albo professionale per tutti coloro che intendano svolgere un’attività infermieristica, sia che si tratti di liberi professionisti, sia che si tratti di dipendenti.L’apparente anomalia si risolve tenendo presente che la pronuncia della Corte riguarda un caso specifico e non apportato al generale: l’interpretazione della Cassazione si riferisce, infatti, ad un fatto realizzatosi precedentemente rispetto all’entrata in vigore della Legge 43/2006, quando l’unico riferimento normativo vigente era il d.lgs. n. 233/’46, pertanto, sulla base del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, previsto nell’ordinamento italiano, la normativa più recente non può essere applicata al caso di specie.Quanto sopra osservato, l’iscrizione al Collegio IPASVI costituisce ad oggi un requisito obbligatorio imposto dalla legge (L. 43/2006, cit.) per l’esercizio della professione, sia in forma libero professionale, sia alle dipendenze di una struttura sanitaria pubblica o privata, in difetto del quale requisito scatta ineluttabilmente quanto disposto dall’art. 348 c.p. (“esercizio abusivo di una professione”), dove è prevista la pena della reclusione fino a 6 mesi.F.to Dott.ssa Maria Adele Schirru