mercoledì 13 gennaio 2010
Fasce orarie ed esclusioni
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.Art. 1 (fasce orarie di reperibilità)1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.Art. 2 (Esclusioni dall’obbligo di reperibilità)1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;b) infortuni sul lavoro;c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.18 dicembre 2009IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEE L’INNOVAZIONERenato Brunetta