Siamo noi gli artefici del nostro futuro!!! Uniti si vince!!!

Questo blog nasce dalla presa di coscienza di alcuni infermieri della loro importanza. Qui troverete molti articoli interessanti, aggiornamenti,

corsi ecm, informazioni sulla mobilità, non mancherà lo spazio per il confronto, il dialogo, l'ascolto, ci sarà la possibilità di porre quesiti di

carattere legale e professionale a cui riceverete risposte da personale competente... E infine c'è spazio per tutti, qualsiasi cosa vogliate

pubblicare sarà messa in risalto.

domenica 31 gennaio 2010

Malattia durante le ferie

Il lavoratore non perde il diritto alle ferie annuali retribuite che non ha fatto perché era in malattia. E' quanto sottolinea la Corte Ue di giustizia del Lussemburgo in una sentenza emessa in due casi sollevati in Germania e in Gran Bretagna. "Il diritto alle ferie annuali retribuite - si legge nella sentenza - non può estinguersi allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, anche quando il lavoratore sia stato in congedo di malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua non abilità al lavoro sia perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite". Quanto al diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie non godute, la Corte spiega che deve essere calcolata "in modo da porre il lavoratore in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro"


Questa sentenza della corte rafforza quella normativa gia' esistente in italia che permette di sostituire le ferie con la malattia in caso superi i 3 giorno o in caso di ricovero ospedaliero.E finalmente fa' chiarezza sui tanti dubbi e ricorsi di questi anni.
Quindi cari colleghi,se vi ammalate durante le ferie comunicatelo al lavoro e mandate il certificato come avete sempre fatto,le ferie ve le godrete in altri momenti!!!!!

sabato 30 gennaio 2010

Tutti si lamentano ma nessuno urla!!!

Nessuno ha il coraggio di fare qualcosa,anche nel suo piccolo,nel suo reparto.
Se aspettiamo che il sindacato faccia qualcosa senza la nostra partecipazione,possiamo anche rassegnarci ed aspettare la pensione. Oggi giorno il sindacalismo deve essere partecipato.
Ma soprattutto se vogliamo un cambiamento dobbiamo fare qua...lcosa , non solo ,dobbiamo inventarci una nuova forma di lotta che non sia lo sciopero.Visto che per legge il nostro sciopero e' solo una presa in giro.Dobbiamo anche lottare nel nostro reparto,tutti i giorni,lasciare stare gli interessi personali,non svenderci per uno straordinario o per un favore,avere il coraggio di dire di no alla copertura di carenze strutturali,materiali e umane.Se ognuno di noi nel suo piccolo facesse una cosa,una piccola cosa ,un cambiamento potrebbe verificarsi veramente. Ecco perchè dico che non serve a nulla lamentarsi senza agire.. (grazie al gruppo "meglio un infermiere oggi che un medico domani")

venerdì 29 gennaio 2010

Retribuire tempo per indossare divisa

Chi porta una divisa sul luogo di lavoro ha diritto a ricevere una retribuzione anche per il tempo occorrente per indossarla o togliersela di dosso.

Lo stabilisce la Cassazione, confermando una sentenza della Corte d’appello di Milano con cui era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione per i minuti passati a indossare o a togliersi di dosso la divisa aziendale ad alcuni lavoratori. Per i giudici del merito, “il tempo impiegato per la vestizione e svestizione della divisa corrispondeva all’esecuzione di un obbligo imposto dal datore di lavoro” ed era “congruo il tempo di venti minuti complessivi per le operazioni in questione, senza la detrazione dei cinque minuti di tolleranza previsti contrattualmente con la funzione di coprire i ritardi episodici”.
Contro tale decisione, il datore di lavoro (una societa’) aveva presentato ricorso in Cassazione, rilevando che “prima o dopo la timbratura presso lo spogliatoio il dipendente e’ libero di comportarsi come crede: il tempo per vestire e svestire la divisa, sia nello spogliatoio sia nell’abitazione del lavoratore, va comunque sottratto al tempo libero”. Per i giudici della sezione lavoro di ‘Palazzaccio’, il ricorso va rigettato: “l’adempimento di tale obbligo - si legge nella sentenza n. 20179 - deve necessariamente avvenire presso l’unita’ produttiva ed e’ collegato in sequenza con la timbratura del cartellino marcatempo (la vestizione deve avvenire prima della timbratura in ingresso e la svestizione e’ successiva alla timbratura in uscita)”.

Se, infatti, “tale operazione e’ diretta dal datore di lavoro - spiegano gli ‘ermellini’ - che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito”

venerdì 22 gennaio 2010

ARRIVANO LE "PAGELLE" PER MEDICI E INFERMIERI

Sono in arrivo le "pagelle" del personale sanitario: dirigenti, medici,
ma anche infermieri, tecnici e amministrativi per la prima
volta vedranno valutate le loro performance individuali anche
sotto il profilo della cortesia, della puntualità, della presenza
e disponibilità verso i cittadini. È il risultato di un protocollo
d'intesa che avvia nel settore la sperimentazione della valutazione
del personale, in base alla riforma Brunetta. L'accordo è stato
firmato ieri tra lo stesso ministro, l'Agenzia nazionale per
i servizi regionali (Agenas), il Formez e la Fiaso (la Federazione
delle aziende sanitarie e ospedaliere), e i direttori generali
di diciassette aziende sanitarie e ospedaliere. Tra gli obiettivi:
migliorare le prestazioni individuali, premiare il merito individuale,
favorire la crescita professionale. Per ora le valutazioni
non si tradurranno in maggiori o minori incentivi ma entro
la fine dell'anno, conclusa la sperimentazione che durerà sette
mesi, si potrà dire addio ai "premi a pioggia".
Per medici e dirigenti cinque saranno i gradi di valutazione che vanno
da insoddisfacente a ottimo e verranno applicati sulle competenze,
i comportamenti relativi alla partecipazione e al miglioramento
organizzativo, le capacità tecnico-specialistiche e lo sviluppo
professionale. Ma anche la risoluzione dei problemi, la programmazione,
la capacità di relazionarsi con colleghi, pazienti e loro familiari.
Brunetta ha sottolineato l'importanza di questa sperimentazione
in una area «estremamente sensibile e vicina alla popolazione».

lunedì 18 gennaio 2010

Spagna: riconosciuta prescrizione infermieristica.

Il 31 dicembre 2009 è stata pubblicat sul Bollettino Ufficiale Statale la legge 28/2009 che modifica la legge di garanzia ed uso razionale dei medicinali e dei prodotti sanitari e riconosce legalmente la prescrizione infermieristica.
La legge stabilisce che gli infermieri potranno autonomamente indicare, usare ed autorizzare i medicamenti non soggetti a prescrizione medica ed i prodotti sanitari.
Il governo emanerà un decreto che regolerà i medicinali soggetti a prescrizione medica.
Questa nuova competenza professionale, che sarà sviluppata ed estesa a tutto il territorio statale, è stata voluta e rivendicata fortemente dagli infermieri spagnoli e dal loro sindacato, il SATSE, durante tutto il 2009.
Per questo SATSE è soddisfatto perchè è un primo passo per il riconoscimento della facoltà prescrittiva infermieristica.
Il sindacato sostiene che la normativa attuale non accontenta pienamente le aspettative degli infermieri e per questo continuerà la sua battaglia, lavorando per conseguire una prescrizione di pieno diritto, così come ha fatto dal 2001 ad oggi. Prescrizione che affermerà il ruolo autonomo della professione e garantirà migliori servizi e migliore qualità assistenziale ai cittadini.


Tutto questo potrebbe essere realizzato anche in Italia se solo fossimo consapevoli del nostro valore e ci facessimo vedere e sentire dalle istituzioni!!! coraggio!!! dimostriamo la nostra forza!!!

sabato 16 gennaio 2010

Normativa sulle assemblee sindacali

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con le aziende per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art.1, comma 5 del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti , con le modalità dell’art. 8, comma 1 dell’ accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
- da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
4. È disapplicato l’art. 26 del DPR 384/1990.

venerdì 15 gennaio 2010

Nasce il Sistema informativo di monitoraggio errori in Sanità.

Roma, 14 gen. (Adnkronos Salute) -

Nasce un nuovo strumento per combattere gli errori medici e la malasanità. Il ministero della Salute ha infatti istituto, con decreto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (Simes). Il Sistema nasce con l'obiettivo di raccogliere le informazioni relative agli eventi sentinella e alla denuncia dei sinistri.Il decreto che istituisce il Simes segue l'intesa già raggiunta nella seduta del 20 marzo 2008 della Conferenza Stato-Regioni, che, fra l'altro, promuove il monitoraggio degli eventi avversi, trasmessi al Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis), attraverso uno specifico flusso, appunto il Simes. La realizzazione e la gestione è affidata al ministero della Salute - Direzione generale del sistema informativo. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - si legge nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale - mettono a disposizione del Nuovo sistema informativo sanitario le informazioni secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico.

Nasce IL Sistema informativo di monitoraggio errori

Roma, 14 gen. (Adnkronos Salute) -

Nasce un nuovo strumento per combattere gli errori medici e la malasanità. Il ministero della Salute ha infatti istituto, con decreto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (Simes). Il Sistema nasce con l'obiettivo di raccogliere le informazioni relative agli eventi sentinella e alla denuncia dei sinistri.Il decreto che istituisce il Simes segue l'intesa già raggiunta nella seduta del 20 marzo 2008 della Conferenza Stato-Regioni, che, fra l'altro, promuove il monitoraggio degli eventi avversi, trasmessi al Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis), attraverso uno specifico flusso, appunto il Simes. La realizzazione e la gestione è affidata al ministero della Salute - Direzione generale del sistema informativo. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - si legge nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale - mettono a disposizione del Nuovo sistema informativo sanitario le informazioni secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico.

Il nuovo sistema ECM

E' stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale n.288 del 11 dicembre 2009 l'accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano riguardante la nuova Formazione ECM, il testo è riportato a seguire questa breve premessaSegnaliamo l'impostazione quantitativa del sistema dei crediti: la quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti.Diverse ed importanti le novità rispetto alla situazione pregressa:•Accreditamento dei provider ECM,•formazione a distanza,•obiettivi formativi,•valutazione della qualità del sistema formativo sanitario,•attività formative realizzate all’estero,•liberi professionistiSi invitano tutti i colleghi a prendere visione dell'allegato disponibile in calce al sottostante testo dell'Accordo.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANOACCORDO 5 novembre 2009Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANONella odierna seduta del 5 novembre 2009:Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che attribuisce a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra il Governo e le regioni e le province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;Visto l'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 238 recante disposizioni in materia di accreditamento per lo svolgimento di attivita' formative dei soggetti pubblici e privati e delle societa' scientifiche;Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che all'art. 1, comma 173, prevede la realizzazione di un Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario;Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni in materia di Sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM);Visto l'Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 1° agosto 2007 (Rep. atti n. 168) concernente il «Riordino del sistemadi formazione continua in medicina;Vista la proposta di accordo in oggetto, pervenuta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 4 agosto 2009, concernente l'approvazione del documento recante «Nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualita' del sistema formativo sanitario, attivita' formative realizzate all'estero, liberi professionisti»;Vista la lettera in data 6 agosto 2009 con la quale la proposta di accordo in oggetto e' stata diramata alle regioni e province autonome;Considerato che il punto in oggetto, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, e' stato rinviato per i necessari approfondimenti tecnici al riguardo;Vista la nota in data 4 novembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la definitiva versione del documento in parola, che recepisce le richieste emendative formulate dai rappresentanti delle Regioni e Province autonome e dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nel corso della riunione tecnica svoltasi il 3 novembre2009;Vista la lettera in data 4 novembre 2009 con la quale la predetta nuova versione del documento di cui trattasi e' stata diramata alle regioni e province autonome;Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;SANCISCE ACCORDOtra il Governo e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:E' approvato il documento recante «Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualita' del sistema formativo sanitario, attivita' formative realizzate all'estero, liberi professionisti», allegato A, parte integrante del presente accordo.Il Presidente: FittoIl segretario: Siniscalchi

mercoledì 13 gennaio 2010

Fasce orarie ed esclusioni

Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.Art. 1 (fasce orarie di reperibilità)1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.Art. 2 (Esclusioni dall’obbligo di reperibilità)1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;b) infortuni sul lavoro;c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.18 dicembre 2009IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONEE L’INNOVAZIONERenato Brunetta

martedì 5 gennaio 2010

Sentenza sull'iscrizione all'albo IPASVI

Di recente è stata divulgata da alcune organizzazioni infermieristiche e sindacali una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in materia di iscrizione all’albo IPASVI. Sul punto è opportuno precisare quanto segue.La sentenza della Suprema Corte (n. 6491/2009) parrebbe stabilire che l’obbligo di iscrizione all’albo professionale non sussista per gli infermieri professionisti che non svolgano attività autonoma e libera, ma siano legati da un rapporto di lavoro dipendente, anche con una struttura privata: tale principio risulta contrastante rispetto al dettato normativo contenuto nella Legge 43/2006, che, con la sua entrata in vigore, ha stabilito con indiscutibile certezza e chiarezza l’obbligo di iscrizione all’albo professionale per tutti coloro che intendano svolgere un’attività infermieristica, sia che si tratti di liberi professionisti, sia che si tratti di dipendenti.L’apparente anomalia si risolve tenendo presente che la pronuncia della Corte riguarda un caso specifico e non apportato al generale: l’interpretazione della Cassazione si riferisce, infatti, ad un fatto realizzatosi precedentemente rispetto all’entrata in vigore della Legge 43/2006, quando l’unico riferimento normativo vigente era il d.lgs. n. 233/’46, pertanto, sulla base del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, previsto nell’ordinamento italiano, la normativa più recente non può essere applicata al caso di specie.Quanto sopra osservato, l’iscrizione al Collegio IPASVI costituisce ad oggi un requisito obbligatorio imposto dalla legge (L. 43/2006, cit.) per l’esercizio della professione, sia in forma libero professionale, sia alle dipendenze di una struttura sanitaria pubblica o privata, in difetto del quale requisito scatta ineluttabilmente quanto disposto dall’art. 348 c.p. (“esercizio abusivo di una professione”), dove è prevista la pena della reclusione fino a 6 mesi.F.to Dott.ssa Maria Adele Schirru