STABILIZZAZIONI E ASSUNZIONI PRECARI SECONDO CRITERI GIA' PREVISTI
DALLE LEGGI FINANZIARIE 2007 E 2008 : L'ART 17 DELLA LEGGE N°102 DEL 3
AGOSTO 2009( G.U. 179 DEL 4 AGOSTO 2009).
Si pubblicano di seguito i commi da 10 a 17 che riguardano le assunzioni dei precari:
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del
fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni
e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con
una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale
non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (( e all'articolo 3, comma 90, )) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
( Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i
comuni che, allo scopo di assicurare un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi
generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila
abitanti. ).
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10,nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa
vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i
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rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire
concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio
l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo (( nonché
dal personale di cui )) all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli
finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere,
limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita' previsti dal comma
10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione.
Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno
efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40
per cento delle risorse finanziarie disponibili (( ai sensi della normativa )) vigente in materia di
assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure
concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.
14. (( (Soppresso). ))
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui
all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono
essere concesse entro il 31 marzo 2010.