PUBBLICATA IL 4 AGOSTO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 1
LUGLIO 2009 C.D. PROVVEDIMENTO ANTICRISI:
LE NOVITA'
CONFERMATO IL RITORNO ALLE VECCHIE FASCE DI REPERIBILITA' ( 10-12 E 17-
19) PER I DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO
DURANTE LA MALATTIA.
A tal proposito l' Art 17 legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 del decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» (GU n. 179 del 4-8-2009
NEWS POLITICHE DEL LAVORO
- Suppl. Ordinario n.140) che al comma 23 lett.c ha soppresso il secondo periodo dell'art.71 della
Legge n°133 del 2008 che aveva previsto fasce più estese per il controllo della malattia dei
dipendenti contrattualizzati del pubblico impiego.
ABROGATO IL COMMA 5 DELL'ART 71 CHE AVEVA PREVISTO LA NON
EQUIPARAZIONE TRA ASSENZA DAL SERVIZIO E PRESENZA AI FINI DELLA
DITRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO.
A tal proposito l'art 17 comma 23 che alla lett d) ha abrogato espressamente il comma 5 dell'art
71 della Legge n°133 del 2008,stabilendo inoltre che” gli effetti di tale abrogazione concernono le
assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. In sostanza la
nuova disciplina si applica solo agli eventi di malattia successivi al decreto legge 1 luglio 2009, n.
78 convertito poi con legge n°102/09.
GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELLE ASSENZE PER MALATTIA
RIENTRANO NEI COMPITI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E A TOTALE
CARICO DELLA ASL.
Questa la norma dell'art 71 della Legge n°133 del 2008 a seguito dell'inserimento del nuovo comma
«5-bis( dopo il comma 5) da parte dell'art 17 comma 23 lett.e della Legge n°102 del 3 agosto 2009”
Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle
aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri
restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
PROROGATO AL 31/12/2010 IL TERMINE DI EFFICACIA DELLE GRADUATORIE
DEI CONCORSI PER ASSUNZIONI APPROVATE DOPO IL 30 SETTEMBRE 2003
A tal proposito il comma 19 dell'art 17 suindicato della Legge n°102 del 3 agosto 2009.” L'efficacia
delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente
al 30 settembre 2003, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
GUERRA AGLI ABUSI NELL'UTILIZZO DEL LAVORO FLESSIBILE NELLA
P.A.:OBBLIGO DEL RAPPORTO INFORMATIVO SULLE TIPOLOGIE DI LAVORO DA
PARTE DEL DIRIGENTE PENA LA PERDITA DELLA RETRIBUZONE DI RISULTATO.
Questo il testo del comma 23 dell'art 17 che sostituisce il comma 3 dell' articolo 71 della legge 6
agosto 2008, n. 133, e' “ Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31
dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, ( senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ) un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai
servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una
relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del
lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato”.