IL CAPO TI STRESSA? PER LA CASSAZIONE O METTE MANO AI 'FRENI
INIBITORI' O PAGA I DANNI PER L'ANSIA PROCURATA
Il capo che stressa in continuazione il dipendente, con un ''continuo e pressante stillicidio
finalizzato a sminuirne le capacità professionali', lo deve risarcire per i danni patiti. Parola di
Cassazione che invita i capi irascibili a mettere mano ai ''freni inibitori'' in ufficio, diversamente
dovranno rimborsare il lavoratore che a causa delle vessazioni ha subito uno ''stress emotivo''.
In questo modo la quarta sezione penale (sentenza 23923), pur dichiarando l'intervenuta
prescrizione del reato, ha confermato che Luigi D. M., funzionario dirigente della pretura di
Imperia, dovrà risarcire un'operatrice amministrativa che lavorava presso il suo ufficio, Rita C., per lo "stato ansioso depressivo con tachicardia in stress emotivo" causato dalle continue vessazioni in ufficio.
Come ricostruisce la sentenza di Piazza Cavour, Luigi D. M., in sostituzione di una funzionaria in
congedo per maternità, per cinque mesi dal novembre '98 al 4 maggio '99, aveva svolto le funzioni di dirigente della Pretura di Imperia e, come tale, dava ordini alla operatrice amministrativa Rita C.
Il fatto e', sottolinea ancora la sentenza della Cassazione, che l'uomo in quei cinque mesi aveva
preso a vessare l'impiegata offendendone l'onore e il decoro e dicendole: ''Lei e' una falsa, non
finisce qui, gliela farò pagare... E' un'irresponsabile, non si vergogna''.
Risultato, Rita certificato medico alla mano, era stata costretta a prendere sette giorni di riposo e
cura e successivamente altri 15 giorni per ''stress emotivo'' causato dalle continue vessazioni del
dirigente. Immediata la denuncia dell'impiegata e la condanna di Luigi D. M. a 20 giorni di
reclusione (pena sospesa con la condizionale) nonché al risarcimento dei danni in favore della
donna. Sanzione inflitta dal Tribunale di Imperia il 15 dicembre 2003 e convalidata dalla Corte
d'Appello di Genova il 30 novembre 2005.
Il dirigente, ricorrendo in Cassazione, si e' salvato soltanto per quel che riguarda la condanna penale essendo maturata nel frattempo la prescrizione del reato. Tuttavia il dirigente dovrà risarcire la suadipendente per lo stato di stress causato dal mobbing anche perché, come sottoscrive la Suprema Corte, ''appare di intuitiva evidenza che, sotto il profilo della prevedibilità, quel comportamento addebitato'' al capo ''potesse sfociare nelle conseguenze lesive lamentate, secondo il parametro di apprezzamento riferibile all'uomo medio, cioè ad un qualsiasi soggetto che, dotato di comuni poteripercettivi e valutativi, intenda doverosamente prefigurarsi la gamma delle possibili conseguenze delsuo agire e sia, perciò', indotto ad attivare i suoi conseguenti poteri inibitori''.