Siamo noi gli artefici del nostro futuro!!! Uniti si vince!!!

Questo blog nasce dalla presa di coscienza di alcuni infermieri della loro importanza. Qui troverete molti articoli interessanti, aggiornamenti,

corsi ecm, informazioni sulla mobilità, non mancherà lo spazio per il confronto, il dialogo, l'ascolto, ci sarà la possibilità di porre quesiti di

carattere legale e professionale a cui riceverete risposte da personale competente... E infine c'è spazio per tutti, qualsiasi cosa vogliate

pubblicare sarà messa in risalto.

venerdì 7 agosto 2009

Tabella arretrati contrattuali CCNL Sanità

Posizione economica:

Arretrati 2008* Arretrati 2009 ** Aumento da agosto 2009***

DS6 € 150,15 €647,15 € 92,45

DS5 € 144,17 €621,53 € 88,79

DS4 € 139,88 € 602,84 € 86,12

DS3 € 135,72 € 584,92 € 83,56

DS2 € 130,65 € 563,29 € 80,47

DS1 € 125,84 € 542,22 € 77,46

DS € 121,03 € 521,78 € 74,54

D6 € 136,24 € 586,88 € 83,84

D5 € 131,43 € 566,44 € 80,92

D4 € 127,53 € 549,92 € 78,56

D3 € 123,89 € 533,75 € 76,25

D2 € 120,12 € 517,72 € 73,96

D1 € 116,35 € 501,55 € 71,65

D € 112,19 € 483,84 € 69,12

C5 € 125,32 € 540,26 € 77,18

C4 € 119,60 € 515,41 € 73,63

C3 € 114,01 € 491,61 € 70,23

C2 € 110,37 € 475,44 € 67,92

C1 € 106,60 € 459,41 € 65,63

C € 103,35 € 445,62 € 63,66

BS5 € 108,03 € 465,85 € 66,55

BS4 € 104,65 € 450,87 € 64,41

BS3 € 101,27 € 436,45 € 62,35

BS2 € 99,19 € 427,70 € 61,10

BS1 € 96,33 € 415,38 € 59,34

BS € 93,47 € 402,78 € 57,54

B5 € 101,27 € 436,52 € 62,36

B4 € 99,19 € 427,63 € 61,09

B3 € 97,24 € 418,95 € 59,85

B2 € 95,42 € 411,60 € 58,80

B1 € 92,82 € 399,91 € 57,13

B € 90,22 € 388,78 € 55,54

A5 € 92,43 € 398,58 € 56,94

A4 € 90,87 € 391,86 € 55,98

A3 € 89,31 € 385,21 € 55,03

A2 € 88,01 € 379,47 € 54,21

A1 € 85,80 € 369,74 € 52,82

A € 83,46 € 359,73 € 51,39

L'importo degli arretrati è stato calcolato ipotizzando che l'aumento entri in vigore a partire da agosto
*Importo arretrati 2008 al lordo della eventuale indennità di vacanza contrattuale già pagata
** Importo arretrati 2009 al lordo della eventuale indennità di vacanza contrattuale già pagata fino a luglio 2009
*** importo a partire dal agosto 2009 compreso

News sicurezza

DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E
CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Ieri 5 agosto 2009 e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" correttivo del Testo Unico Sicurezza .
Nelle prossime news gli approfondimenti sulle novità in materia.

news mobbing

IL CAPO TI STRESSA? PER LA CASSAZIONE O METTE MANO AI 'FRENI
INIBITORI' O PAGA I DANNI PER L'ANSIA PROCURATA
Il capo che stressa in continuazione il dipendente, con un ''continuo e pressante stillicidio
finalizzato a sminuirne le capacità professionali', lo deve risarcire per i danni patiti. Parola di
Cassazione che invita i capi irascibili a mettere mano ai ''freni inibitori'' in ufficio, diversamente
dovranno rimborsare il lavoratore che a causa delle vessazioni ha subito uno ''stress emotivo''.
In questo modo la quarta sezione penale (sentenza 23923), pur dichiarando l'intervenuta
prescrizione del reato, ha confermato che Luigi D. M., funzionario dirigente della pretura di
Imperia, dovrà risarcire un'operatrice amministrativa che lavorava presso il suo ufficio, Rita C., per lo "stato ansioso depressivo con tachicardia in stress emotivo" causato dalle continue vessazioni in ufficio.
Come ricostruisce la sentenza di Piazza Cavour, Luigi D. M., in sostituzione di una funzionaria in
congedo per maternità, per cinque mesi dal novembre '98 al 4 maggio '99, aveva svolto le funzioni di dirigente della Pretura di Imperia e, come tale, dava ordini alla operatrice amministrativa Rita C.
Il fatto e', sottolinea ancora la sentenza della Cassazione, che l'uomo in quei cinque mesi aveva
preso a vessare l'impiegata offendendone l'onore e il decoro e dicendole: ''Lei e' una falsa, non
finisce qui, gliela farò pagare... E' un'irresponsabile, non si vergogna''.
Risultato, Rita certificato medico alla mano, era stata costretta a prendere sette giorni di riposo e
cura e successivamente altri 15 giorni per ''stress emotivo'' causato dalle continue vessazioni del
dirigente. Immediata la denuncia dell'impiegata e la condanna di Luigi D. M. a 20 giorni di
reclusione (pena sospesa con la condizionale) nonché al risarcimento dei danni in favore della
donna. Sanzione inflitta dal Tribunale di Imperia il 15 dicembre 2003 e convalidata dalla Corte
d'Appello di Genova il 30 novembre 2005.
Il dirigente, ricorrendo in Cassazione, si e' salvato soltanto per quel che riguarda la condanna penale essendo maturata nel frattempo la prescrizione del reato. Tuttavia il dirigente dovrà risarcire la suadipendente per lo stato di stress causato dal mobbing anche perché, come sottoscrive la Suprema Corte, ''appare di intuitiva evidenza che, sotto il profilo della prevedibilità, quel comportamento addebitato'' al capo ''potesse sfociare nelle conseguenze lesive lamentate, secondo il parametro di apprezzamento riferibile all'uomo medio, cioè ad un qualsiasi soggetto che, dotato di comuni poteripercettivi e valutativi, intenda doverosamente prefigurarsi la gamma delle possibili conseguenze delsuo agire e sia, perciò', indotto ad attivare i suoi conseguenti poteri inibitori''.

news politiche del lavoro

PUBBLICATA IL 4 AGOSTO LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 1
LUGLIO 2009 C.D. PROVVEDIMENTO ANTICRISI:
LE NOVITA'
CONFERMATO IL RITORNO ALLE VECCHIE FASCE DI REPERIBILITA' ( 10-12 E 17-
19) PER I DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO
DURANTE LA MALATTIA.
A tal proposito l' Art 17 legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 del decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» (GU n. 179 del 4-8-2009
NEWS POLITICHE DEL LAVORO
- Suppl. Ordinario n.140) che al comma 23 lett.c ha soppresso il secondo periodo dell'art.71 della
Legge n°133 del 2008 che aveva previsto fasce più estese per il controllo della malattia dei
dipendenti contrattualizzati del pubblico impiego.
ABROGATO IL COMMA 5 DELL'ART 71 CHE AVEVA PREVISTO LA NON
EQUIPARAZIONE TRA ASSENZA DAL SERVIZIO E PRESENZA AI FINI DELLA
DITRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO.
A tal proposito l'art 17 comma 23 che alla lett d) ha abrogato espressamente il comma 5 dell'art
71 della Legge n°133 del 2008,stabilendo inoltre che” gli effetti di tale abrogazione concernono le
assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. In sostanza la
nuova disciplina si applica solo agli eventi di malattia successivi al decreto legge 1 luglio 2009, n.
78 convertito poi con legge n°102/09.
GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DELLE ASSENZE PER MALATTIA
RIENTRANO NEI COMPITI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E A TOTALE
CARICO DELLA ASL.
Questa la norma dell'art 71 della Legge n°133 del 2008 a seguito dell'inserimento del nuovo comma
«5-bis( dopo il comma 5) da parte dell'art 17 comma 23 lett.e della Legge n°102 del 3 agosto 2009”
Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle
aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri
restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
PROROGATO AL 31/12/2010 IL TERMINE DI EFFICACIA DELLE GRADUATORIE
DEI CONCORSI PER ASSUNZIONI APPROVATE DOPO IL 30 SETTEMBRE 2003
A tal proposito il comma 19 dell'art 17 suindicato della Legge n°102 del 3 agosto 2009.” L'efficacia
delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente
al 30 settembre 2003, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
GUERRA AGLI ABUSI NELL'UTILIZZO DEL LAVORO FLESSIBILE NELLA
P.A.:OBBLIGO DEL RAPPORTO INFORMATIVO SULLE TIPOLOGIE DI LAVORO DA
PARTE DEL DIRIGENTE PENA LA PERDITA DELLA RETRIBUZONE DI RISULTATO.
Questo il testo del comma 23 dell'art 17 che sostituisce il comma 3 dell' articolo 71 della legge 6
agosto 2008, n. 133, e' “ Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31
dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, ( senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ) un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai
servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una
relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del
lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato”.

News politiche sociali

STABILIZZAZIONI E ASSUNZIONI PRECARI SECONDO CRITERI GIA' PREVISTI
DALLE LEGGI FINANZIARIE 2007 E 2008 : L'ART 17 DELLA LEGGE N°102 DEL 3
AGOSTO 2009( G.U. 179 DEL 4 AGOSTO 2009).
Si pubblicano di seguito i commi da 10 a 17 che riguardano le assunzioni dei precari:
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del
fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni
e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con
una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale
non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (( e all'articolo 3, comma 90, )) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
( Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i
comuni che, allo scopo di assicurare un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi
generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila
abitanti. ).
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10,nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa
vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i
NEWS POLITICHE SOCIALI
NEWS POLITICHE PREVIDENZIALI
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire
concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio
l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo (( nonché
dal personale di cui )) all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli
finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere,
limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita' previsti dal comma
10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione.
Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno
efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40
per cento delle risorse finanziarie disponibili (( ai sensi della normativa )) vigente in materia di
assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure
concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.
14. (( (Soppresso). ))
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui
all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono
essere concesse entro il 31 marzo 2010.

News politiche previdenziali

PENSIONE DI REVERSIBILITA' - SVANTAGGI DALL'INPS E INPDAP
Si segnala come le pensioni di reversibilità INPS e INPDAP siano legate al reddito del coniuge superstite
in modo iniquo e discriminante, premiando il caso del coniuge superstite che non ha mai lavorato.
Mentre nel caso di pensionato ENPAM al coniuge superstite và una pensione pari al 70% di quella
percepita dal marito medico, nel caso dell'INPDAP o dell'INPS alla consorte spetterebbe il 60%
della pensione dell'estinto ridotta del 30%, del 36%, del 45% a seconda che il sopravvissuto abbia
un reddito annuale pari a 3 volte, 4 volte, 5 volte il minimo INPS.