STATUTO
ART. 1 - DENOMINAZIONE
È corrente la denominazione F.S.I. (Federazione Sindacati Indipendenti) in sigla FSI.
FSI ha sede legale nazionale in Roma.
ART. 2 - SCOPI
FSI si propone i seguenti scopi:
· Perseguire, senza fine di lucro, la tutela degli interessi morali ed economici dei soci, nel rigoroso rispetto del metodo democratico ed in piena autonomia da partiti e movimenti politici;
· Partecipare alle consultazioni ed alle trattative nazionali e decentrate per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni, della contrattazione relativa al personale delle amministrazioni pubbliche contemplate dall’ordinamento giuridico italiano ed europeo, della Sanità, dell’Università, della Scuola, delle Regioni ed Autonomie Locali, degli Enti pubblici non economici, e gli altri settori pubblici e privati dove il sindacato è presente.
· Elaborare, proporre, presentare studi di politica sindacale, del lavoro.
· Proporre ed organizzare convegni di studio sulle problematiche professionali e contrattuali a livello aziendale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.
· svolgere ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale e socio-sanitaria, alla previdenza, al tempo libero dei soci;
· promuovere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti di informazione di carattere sindacale e professionale;
· divulgare il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica, di cui può essere editrice.
· Ogni altra azione utile per la realizzazione degli scopi prefissi.
Per il perseguimento degli scopi e per le attività comunque strumentali al raggiungimento degli scopi statutari di cui sopra la Federazione può servirsi di agenti terzi anche aventi personalità giuridica.
ART. 3 – SOCI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI
L’adesione avviene direttamente alla federazione o per il tramite delle organizzazioni sindacali aderenti. In questo ultimo i relativi diritti sono esercitati per il tramite delle rispettive associazioni e nei limiti previsti dal presente statuto e dei relativi regolamenti.
A) SOCI
La federazione riunisce i lavoratori dipendenti ed autonomi, quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, i precari o in cerca di prima occupazione, i pensionati, che lo richiedano espressamente in forma scritta. La richiesta dovrà essere corredata dall’attestato di avvenuto versamento e/o da formale delega di ritenuta associativa.
Sono soci anche coloro che hanno precedentemente rilasciato delega alle organizzazioni costituenti ovvero che si sono fuse per incorporazione.
La Segreteria Generale assegna gli associati ai coordinamenti di comparto.
B) OO.SS. ADERENTI
Alla federazione aderiscono anche organizzazioni sindacali.
Il rapporto tra le Organizzazioni Sindacali aderenti, il Coordinamento Nazionale di Comparto nonché le modalità di partecipazione delle Organizzazioni Sindacali alla vita statutaria della Federazione, sono regolamentate esclusivamente secondo le disposizioni del presente Statuto e dei relativi Regolamenti.
L’adesione di Organizzazioni Sindacali alla Federazione avviene in base ad esplicita ammissione, sancita dalla Segreteria Generale, per le associazioni che la richiedano per iscritto. La relativa domanda, sottoscritta dal Segretario Nazionale o dal Legale Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale richiedente deve essere corredata da:
· atto costitutivo e Statuto del Sindacato;
· dichiarazione di accettazione e di osservanza dello Statuto e del relativo regolamento della Confederazione;
· attestazione del numero degli associati;
· elenco delle cariche statutarie.
Le adesioni potranno avvenire, se ritenuto opportuno, con apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
I dirigenti delle OO.SS. aderenti che notificano la recessione decadono dalle cariche previste e regolamentate con il presente statuto.
Il presente statuto è vincolante per le organizzazioni aderenti che mantengono i propri statuti compatibili con quanto definito dal presente statuto e con il conseguente regolamento. Le norme adottate, ovvero quelle già vigenti , che fossero contrarie e/o contrastanti con i dettami del presente statuto e con il conseguente regolamento sono nulle o comunque inefficaci e/o soccombenti nei rapporti disciplinati dal presente statuto e dal conseguente regolamento.
ART. 4 – FONDO COMUNE
Il fondo comune è costituito dalle entrate ordinarie, dalle entrate straordinarie e dal patrimonio della FSI. Esso serve al perseguimento degli scopi.
Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote di adesione dei soci.
Le entrate straordinarie sono costituite dai contributi straordinari dei soci o dalle liberalità eventualmente effettuate in favore della FSI.
Il patrimonio è indivisibile ed è costituito da tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti con i propri fondi o ad essa pervenuti direttamente per qualsiasi titolo o causa. Le singole organizzazioni sindacali costituenti ed aderenti non possono ad alcun titolo chiedere la divisione del fondo comune.
In caso di recesso o revoca o venuta meno dell’adesione, per qualsiasi ragione, i singoli associati e/o le organizzazioni sindacali aderenti non possono ad alcun titolo, chiedere la divisione del fondo comune, che resta indiviso ed a disposizione della F.S.I.
La gestione amministrativa è di competenza della Segreteria Generale.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo diverse disposizioni legislative.
In caso di scioglimento il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione che abbia analoghe finalità, designata dal consiglio Nazionale su proposta della segreteria generale, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art.3, comma 190, della legge del dicembre 1996 n. 662 così come previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Le strutture territoriali sono dotate di un proprio fondo regolamentato in analogia a quanto disposto dal presente articolo.
ART. 5 – STRUTTURE ED ORGANISMI
Le strutture della F.S.I. si dividono in Nazionali e Territoriali ed i rispettivi organismi statutari sono i seguenti :
STRUTTURA NAZIONALE
· Congresso Nazionale
· Segretario Generale
· Segreteria Nazionale di Federazione
· Segreteria Generale
· Direttivo Nazionale di Federazione
· Coordinamenti nazionali di comparto
· Consiglio Nazionale
· Collegio dei probiviri
· Collegio dei revisori
· Dipartimenti Nazionali
· Commissioni nazionali
STRUTTURE TERRITORIALI
· Coordinamenti Regionali ed interprovinciali
· Segretario Territoriale di Federazione
· Segreteria Territoriale di Federazione
· Coordinamenti Territoriali di Comparto
· Terminali associativi di base
Tutte le strutture sono tenute a dotarsi ed a partecipare al finanziamento e al mantenimento di idonea sede.
ART. 6 - CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è il massimo organo della federazione. Esso è composto dai delegati che risulteranno eletti sulla base dei voti ottenuti nei congressi territoriali.
Il congresso nazionale, si riunisce per deliberare la linea di politica sindacale della Federazione e, ogni quattro anni, o comunque in caso di attivazione delle procedure congressuali elettive, per eleggere il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale di Federazione. L’elezione avviene a scrutinio segreto. I delegati in quanto tali non possono essere portatori di ulteriori deleghe e pertanto avranno a disposizione una sola scheda. Tutti i soci sono eleggibili ad esclusione di quelli per cui è prevista l’incompatibilità.
ART. 7 – SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale è eletto dal Congresso e dura in carica 4 (quattro) anni.
Il Segretario Generale è il Legale Rappresentante della Federazione e la rappresenta a tutti gli effetti di legge: ad esso spetta la firma; in caso di sua assenza, o di legittimo impedimento, egli è sostituito da uno dei Segretari Nazionali dallo stesso all’uopo delegato.
Il Segretario Generale coordina l'attività del Direttivo Nazionale di Federazione e della Segreteria Generale.
Al Segretario Generale compete inoltre:
· convocare le riunioni della Segreteria Generale;
· intavolare trattative per la redazione dei contratti collettivi di lavoro, quando a ciò non siano espressamente delegati rappresentanti nominati formalmente dalla Segreteria Generale;
· trattare con gli enti e le organizzazioni pubbliche e private;
· convocare il Direttivo Nazionale di Federazione almeno una volta l’anno, ovvero quando stabilito dal regolamento;
· convocare il Consiglio Nazionale;
· siglare eventuali accordi di adesione o di cooperazione.
Il Segretario Generale garantisce con le opportune iniziative tutte le misure ritenute necessarie per assicurare l’attività ed il funzionamento della Federazione.
ART. 8 – SEGRETERIA NAZIONALE DI FEDERAZIONE
La Segreteria Nazionale di Federazione è un organo operativo che non ha potere deliberante; essa coadiuva il Segretario Generale nelle funzioni di governo della federazione partecipando alla Segreteria Generale. È eletta dal congresso, su proposta del Segretario Generale. Il numero dei suoi componenti è variabile per numero da 2 (due) a 14 (quattordici) in base alle scelte congressuali. I componenti la Segreteria Nazionale di Federazione assumono la carica di Segretari Nazionali di Federazione .
Qualora la Segreteria Nazionale di Federazione per qualsiasi ragione, ritenesse necessario aumentarne i componenti, è facoltà del Segretario Generale – fra un congresso e l’altro – proporre alla Segreteria generale, che deciderà a maggioranza, la cooptazione di ulteriori membri.
ART. 9 – SEGRETERIA GENERALE
Il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale di Federazione costituiscono insieme la Segreteria Generale. La Segreteria Generale ratifica gli atti di gestione ed i provvedimenti assunti dal Segretario Generale nella prima riunione utile. La Segreteria Generale può nominare al proprio interno un Segretario Amministrativo. I Segretari Nazionali possono ricevere dalla Segreteria Generale incarichi di coordinamento di determinate attività o settori o assumere particolari responsabilità operative. La Segreteria Generale partecipa con diritto di voto ai lavori del Direttivo Nazionale di federazione.
La Segreteria Generale, prende tutte le iniziative che reputa necessarie per il conseguimento dei fini statutari. La Segreteria Generale amministra e gestisce il fondo comune e il patrimonio immobiliare.
La Segreteria Generale risponde del suo operato al Congresso Nazionale. La Segreteria Generale predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre, per la ratifica, al Consiglio Nazionale. La Segreteria Generale provvede alla organizzazione ed al funzionamento della sede nazionale e ne coordina l’attività; nomina i funzionari ed i collaboratori tecnici. La Segreteria Generale può avvalersi dell’ausilio di esperti per le varie materie, individuandoli anche tra esterni alla federazione. La Segreteria Generale può istituire uno o più Centri Studi, nominandone i componenti; nomina altresì i consulenti della federazione.
La Segreteria Generale inoltre:
· cura l’informazione generale mediante organi di informazione interni ed esterni;
· intrattiene trattative con gli Organismi pubblici e privati al fine di raggiungere lo scopo sociale;
· gestisce le prerogative sindacali assegnate alla federazione in base alle normative vigenti.
· provvede alle designazioni dei rappresentanti e dei candidati della federazione in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso.
· cura i contatti con altre organizzazioni aventi comunque scopi, finalità e principi statutari simili a quelli descritti nel presente statuto.
· istituisce e coordina i Dipartimenti nazionali e territoriali .
· prevede l’istituzione e la composizione di Commissioni e Consulte Professionali i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.
· può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, etc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
Le deliberazioni della Segreteria Generale sono adottate a maggioranza.
ART. 10 – DIRETTIVO NAZIONALE DI FEDERAZIONE
Il Direttivo Nazionale di Federazione è l’organismo di federazione di raccordo dei Coordinamenti di Comparto. Il Direttivo Nazionale di federazione garantisce la sinergica azione e l’attività per il conseguimento degli obiettivi statutari e di politica sindacale individuati dal congresso.
Esso è composto dai coordinamenti nazionali di comparto e da un numero variabile di componenti (1 componente ogni 500 iscritti) eletti nei congressi di settore.
Il Direttivo Nazionale di Federazione si riunisce almeno due volte l'anno.
Le riunioni del Direttivo Nazionale sono organizzative e sono sempre valide, anche quando sono convocate in via breve ed a composizione ridotta.
ART. 11 – COORDINAMENTI NAZIONALI DI COMPARTO
I Coordinamenti Nazionali di Comparto, la cui articolazione è basata sulle aree contrattuali, sono lo strumento attraverso cui la federazione intende perseguire e garantire la più ricca articolazione di sedi propositive e assicurare un itinerario più partecipato per l'assunzione delle decisioni. I Coordinamenti Nazionali di Comparto sono individuati dalla Segreteria Generale, che nomina il Segretario di coordinamento nazionale (SCN) e i Coordinatori Nazionali e delibera il relativo specifico regolamento statutario, in rapporto a:
· comparto contrattuale, o specifica area negoziale contrattuale, di riferimento;
· ambiti e livelli di contrattazione;
· specifiche aree di personale che si connotano per particolari caratteristiche ordinamentali o contrattuali.
Possono essere costituiti specifici Coordinamenti Nazionali di Comparto o Intercompartimentali per il personale delle elevate professionalità specifiche, dei quadri e per quello appartenente a particolari aree professionali, ivi comprese quelle tecnico scientifiche e di ricerca; questi possono essere organizzati accorpando personale appartenente a più contratti nazionali decentrati o di comparto o di area negoziale contrattuale nell’ambito della medesima specificità professionale.
A livello nazionale i Coordinamenti Nazionali di Comparto e di Area negoziale contrattuale, sono guidati da un Segretario di Coordinamento Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale di Comparto viene designato in proporzione agli iscritti dai Coordinamenti Nazionali di Settore. La Segreteria Generale, a supporto dei Coordinamenti Nazionali di Comparto, può designare ulteriori dirigenti sindacali, anche non appartenenti al Comparto o Area negoziale interessata. Il Coordinamento Nazionale di Comparto partecipa alla contrattazione nazionale ed elabora le linee di azione della federazione nei singoli comparti e nelle specifiche aree negoziali contrattuali in autonomia ma nel rispetto delle linee e dell'indirizzo politico della federazione. I Coordinamenti di Comparto sono costituiti, analogamente, a livello regionale provinciale e territoriale.
I Coordinamenti di Comparto hanno altresì il compito di:
· indicare gli esperti alle trattative nazionali di comparto;
· curare l’informazione specifica di settore;
· fornire agli associati del settore l’assistenza sindacale prevista;
ART. 12 – CONSIGLIO NAZIONALE DI FEDERAZIONE
Vi fanno parte in qualità di Consiglieri Nazionali i Segretari Territoriali di Federazione. Esso si riunisce, su convocazione della Segreteria Generale, con ODG scritto, almeno una volta ogni anno e/o entro 45 gg. dalla richiesta scritta firmata da un terzo dei Consiglieri effettivi. I Consigli Nazionali sono presieduti dal Segretario Generale o da uno dei Segretari Nazionali. Alle riunioni partecipa, con diritto di voto, la Segreteria Generale.
Al Consiglio Nazionale compete:
· discutere la politica generale della federazione fra un congresso e l’altro;
· ratificare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo nazionale;
· ratificare l'eventuale scioglimento della Federazione e la destinazione dei fondi.
Il Consiglio Nazionale, nel caso essa si ponga in aperto contrasto con le linee indicate dal Congresso Nazionale, può sfiduciare la Segreteria Generale con votazione a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti effettivi; in questo caso il Segretario Generale, nei successivi 60 giorni, dovrà provvedere alla convocazione di un congresso straordinario. La convocazione del congresso straordinario comporta la rielezione di tutti gli organismi di ogni ordine e grado.
ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Il Collegio dei Probiviri è composto di 5 - cinque – componenti eletti e nominati dal Consiglio Nazionale tra i soci che presentino requisiti di moralità e non rivestano, nell’associazione, altre cariche. Esso elegge nel suo interno il Presidente e ha i seguenti compiti:
esaminare i casi deferiti dalla Segreteria Generale;
deliberare, ove nel caso, le sanzioni per i casi previsti dal regolamento;
deliberare, ove nel caso, l'esclusione del socio;
Il Collegio deve acquisire gli atti di difesa che i deferiti abbiano eventualmente ritenuto di inoltrare entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica del deferimento.
La competenza per il deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri è della segreteria Generale. Quando l'interessato al deferimento è un componente della Segreteria Nazionale la competenza passa al Consiglio Nazionale .
Le cariche di cui sopra sono incompatibili con ogni carica di tutti gli altri organismi statutari. Esse hanno competenza Nazionale e Territoriale.
ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 5 - cinque - componenti eletti e nominati dal Consiglio Nazionale tra i soci che presentino requisiti di moralità. Controlla annualmente la contabilità relazionando, per iscritto al Consiglio Nazionale. Esse hanno competenza Nazionale e Territoriale.
ART. 15 – COMMISSIONI NAZIONALI E CONSULTE PROFESSIONALI
La Segreteria Generale, con atto motivato, può prevedere l’istituzione e la composizione di commissioni e consulte professionali i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.
ART. 16 - DIPARTIMENTI
I Dipartimenti sono organismi deputati alla cura di funzioni di natura politica e organizzativa che la Federazione vuole gestire in modo omogeneo per tutti i settori.
I Dipartimenti sono istituiti dalla Segreteria Generale, quando ricorrano esigenze organizzative, di studio, o di programmazione della politica sindacale, concernenti settori omogenei del lavoro pubblico e/o privato ovvero specifiche branche di politica sociale, economica, fiscale e a livello nazionale e internazionale.
Le relative norme di istituzione, di composizione e di funzionamento sono stabilite dalla Segreteria Generale.
In ogni caso i Dipartimenti dipendono dalla Segreteria Generale e devono operare in stretta collaborazione con la stessa che provvederà a riferirne periodicamente al Consiglio Nazionale.
ART. 17 - COORDINAMENTI REGIONALI
I Coordinamenti regionali sono organismi di coordinamento composti dai Coordinatori Territoriali di comparto dell'ambito regionale interessato. Essi hanno la titolarità delle trattative e delle relazioni a livello regionale, sono coordinati da un Coordinatore Regionale, nominato a rotazione. I Coordinamenti regionali sono convocati dal Coordinatore in ragione delle necessità e comunque almeno due volte all'anno; sono altresì convocati su richiesta di almeno un terzo dei componenti il coordinamento.
ART. 18 - SEGRETERIE TERRITORIALI DI FEDERAZIONE
(sostituiscono le segreterie provinciali)
La Segreteria Territoriale di Federazione viene eletta, secondo le modalità indicate dal regolamento, dal Congresso Territoriale dei soci. Essa è composta dai Coordinatori Territoriali di comparto e da un numero variabile di componenti in relazione alla complessità del territorio e proporzione al numero dei soci dell’area interessata. Il numero minimo e massimo dei componenti è determinato dalla Segreteria Generale.
La Segreteria Territoriale elegge - al suo interno - un segretario con funzioni di rappresentanza. La Segreteria Territoriale di Federazione è convocata dal Segretario in ragione delle necessità e comunque almeno tre volte all’anno; essa è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi.
ART. 19 - COORDINAMENTO TERRITORIALE DI COMPARTO
I Coordinamenti Territoriali di Comparto sono le articolazioni dei coordinamenti nazionali di Comparto a livello territoriale. Esso viene eletto, secondo le modalità indicate dal regolamento, dal Congresso Territoriale dei soci.
ART. 20 - TERMINALI ASSOCIATIVI DI BASE
È l’organismo operativo che raccoglie tutti i referenti di organizzazione o terminali associativi nominati nelle aziende su indicazione delle segreterie territoriali con atto di Segreteria Nazionale.
ART. 21 - ASSEMBLEE E CONGRESSI TERRITORIALI
E' fatto obbligo al Segretario Territoriale, nella sua qualità di Consigliere Nazionale competente, di convocare gli iscritti del Territorio almeno una volta l'anno per illustrare e deliberare le linee generali di politica della Federazione a livello territoriale e per approvare il relativo resoconto consuntivo ed preventivo di spese territoriale.
Tale assemblea va convocata almeno 30 (trenta) giorni prima e deve essere ampiamente pubblicizzata in tutte le strutture dove esistono soci. La comunicazione e copia del materiale promozionale deve essere inviata per conoscenza alla segreteria Nazionale. In caso di mancata convocazione per un intero anno solare scatta la decadenza dall'incarico ed il conseguente commissariamento. Ogni quattro anni, o comunque in caso di attivazione delle procedure congressuali elettive, tale assemblea coinciderà con la data del congresso territoriale dei Soci.
In tale sede si procederà quindi all'elezione della Segreteria Territoriale nonché dei Delegati al Congresso nazionale. L’elezione avviene con le modalità previste dall’apposito regolamento che disciplinerà le norme per lo svolgimento dei congressi.
ART. 22 - AUTONOMIA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA
Le strutture territoriali della F.S.I., istituite e regolamentate dal presente statuto, fermo restando il divieto di dotarsi di uno statuto e di regolamenti diversi da quelli stabiliti dal presente atto, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse da queste non rispondono delle obbligazioni assunte dalle medesime.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla F.S.I. , gli organismi periferici della F.S.I., gli Enti della F.S.I. o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della F.S.I., né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo di adesione alla F.S.I.
ART. 23 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI SINDACALI.
Delle riunioni deliberative di ciascuno degli Organi della Struttura Nazionale è redatto, a conclusione, un verbale scritto e firmato.
La conservazione dei verbali, opportunamente datati e firmati a cura del segretario generale e del segretario verbalizzante, è affidata alla Segretaria Nazionale, che li terrà depositati presso la Sede Nazionale.
La medesima procedura è prevista anche per gli Organismi previsti nelle strutture Territoriali. In questo caso la conservazione degli atti e dell'apposito registro è affidata al rispettivo Segretario. Il Segretario Nazionale potrà prenderne visione in qualsiasi momento.
ART. 24 - CARICHE COMMISSARIALI E COMMISSARIAMENTO
In caso di mancate convocazioni di organismi statutari o di inadempimenti e/o violazioni statutarie e/o regolamentari la Segreteria Nazionale può disporre il commissariamento.
Le nomine pro-tempore, effettuate dalla Segreteria Nazionale per le strutture territoriali di nuova attivazione sono valide a tutti gli effetti sino a nuova fase congressuale.
ART. 25 - ADESIONI CONFEDERALI E PATTI FEDERATIVI
La F.S.I aderisce alla confederazione U.S.A.E.
Per le sue finalità la F.S.I. può stipulare patto federativo con altre Federazioni di altri Comparti del Pubblico Impiego o del lavoro privato aderenti (o in accordi) con la medesima confederazione. Essa, nello stesso ambito può inoltre aderire alla costituzione di Federazioni abbraccianti più comparti o di livello europeo.
Le clausole di recessione da tali patti saranno disciplinate negli stessi.
ART. 26 - CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
La F.S.I. adotta i codici di autoeregolamentazione sul diritto di sciopero sottoscritti nei CCNL di categoria.
ART. 27 – DELEGHE DI RITENUTA E TESSERE ASSOCIATIVE
Le deleghe per le ritenute sindacali, sono rilasciate dagli associati su modello unico di tesseramento deliberato dalla segreteria generale. Esso sostituisce i singoli modelli precedentemente in vigore. Agli associati verrà rilasciata – dalla Segreteria generale - la rispettiva tessera associativa.
ART. 28 – RACCOLTA DEI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE
La Struttura Nazionale e le Strutture Territoriali sono finanziate mediante quota parte dei contributi raccolti. La raccolta delle quote associative è centralizzata. Una parte di esse viene riversata alle strutture territoriali
Art. 29 - MODIFICHE STATUTARIE
La stesura e l’approvazione delle modifiche statutarie sono di competenza della Segreteria Generale che ha l’obbligo di portarle al Consiglio Nazionale per la ratifica entro 60 giorni. Qualora non ratificate le modifiche decadono.
ART. 30 – REGOLAMENTI D’ATTUAZIONE
E’ prevista l’adozione di uno o più regolamenti d’attuazione del presente statuto. La stesura dei regolamenti e delle modifiche ai medesimi sono di competenza della Segreteria Generale. Essi non necessitano di atto notarile e sono resi noti agli associati mediante pubblicazione all’albo della sede centrale della federazione e comunicazione - in forma semplice - alle strutture periferiche. La comunicazione dell’adozione dei regolamenti può essere effettuata anche mediante pubblicazione della notizia sul sito internet della federazione.
I regolamenti di attuazione disciplineranno, fra l’altro, i diritti e i doveri degli associati, la vita dei coordinamenti di categoria, le incompatibilità, le nomine pro-tempore, le revoche dagli incarichi, la dotazione dei fondi economici, le espulsioni, le R.S.A., i T.A., l’istituzione eventuale di ulteriore strutture funzionali e comunque quanto necessario al perseguimento degli scopi sociali.
ART. 31 – NORME FINALI
1. FSI è la attuale denominazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita con atto notarile, notaio Todeschini in Padova atto Rep. N. 23173 Racc. N. 6654 del 13.07.93 (registrato a Padova il 14/7/93) e successive modifiche ed integrazioni.
2. I componenti dei corrispondenti organismi previsti dal precedente statuto, in carica all’adozione del presente statuto, conservano gli incarichi negli attuali organismi con le funzioni ora attribuite.
deliberato all'unanimità dal direttivo nazionale e consiglio nazionale del 18.12.2004