Siamo noi gli artefici del nostro futuro!!! Uniti si vince!!!

Questo blog nasce dalla presa di coscienza di alcuni infermieri della loro importanza. Qui troverete molti articoli interessanti, aggiornamenti,

corsi ecm, informazioni sulla mobilità, non mancherà lo spazio per il confronto, il dialogo, l'ascolto, ci sarà la possibilità di porre quesiti di

carattere legale e professionale a cui riceverete risposte da personale competente... E infine c'è spazio per tutti, qualsiasi cosa vogliate

pubblicare sarà messa in risalto.

giovedì 29 luglio 2010

UMBRIA: CONCORSI 120 POSTI OPERATORI OSS, ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA AMMINISTRATIVA, COLLABORATORE PROFESSIONALE E DIRIGENTE26-07-2010 UMBRIA: AVVISI

Perugia, 26 lug - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (parte terza) di domani, martedi' 27 luglio, sono pubblicati i bandi e avvisi di concorso che riguardano: Comune di Collazzone, estratto avviso di mobilita' volontaria esterna per la copertura di 1 posto di ''istruttore direttivo - Area vigilanza'' cat. D1, con contratto a tempo indeterminato part-time al 50%; estratto avviso di mobilita' volontaria esterna per la copertura di n.1 posto di ''istruttore direttivo (ingegnere) - Area tecnica'' cat. D1, con contratto a tempo pieno e indeterminato; estratto avviso di mobilita' volontaria esterna per copertura di 1 posto di ''istruttore direttivo-Area amministrativa'' cat. D1, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Comune di Piegaro, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per le eventuali assunzioni di impiegati a tempo determinato, con il profilo professionale di ''collaboratore professionale'' - cat. B3. Per le USL, Unita' sanitaria locale n.2 Perugia, comunicazione relativa all'avviso pubblico per l'ammissione al corso di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore socio-sanitario per n.120 posti; unita' sanitaria locale 3 Foligno bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie-Area ostetrica; bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie - Area prevenzione.

mercoledì 28 luglio 2010

SCIOPERO NAZIONALE indetto da FSI per il 27/09/2010

Prot. n. AB.SG.2428.07/10/cs
Roma, li 23 luglio 2010
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero del Lavoro, della Sanità e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
All' A.Ra.N.
Al Comitato di Settore Sanità
Al Comitato di Settore Autonomie Locali
LORO SEDI

Oggetto: Sciopero Nazionale del Pubblico Impiego 27.09.2010 – Dichiarazione -

In riferimento alla mobilitazione di tutte le categorie di lavoratori del Pubblico Impiego dichiarata da questa O.S. in data 17 giugno u.s. nella quale la scrivente in qualità di agente contrattuale Rilevava che:

- il Governo, con il Decreto di Legge n.78 del 31 maggio 2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, di fatto blocca il rinnovo dei contratti di lavoro dei lavoratori della pubblica amministrazione;
- nel Decreto di Legge medesimo sono contenute norme discriminanti per i lavoratori del pubblico impiego;
- il Consiglio Nazionale di questa Federazione riunitosi il 11-12-13 giugno u.s. deliberava la mobilitazione della categoria tesa a modificare i contenuti del provvedimento;

Preso atto che

- a seguito della dichiarazione di mobilitazione e contestuale richiesta di tentativo di conciliazione il Ministero del Lavoro in data 24 giugno 2010 comunicava alla scrivente di non dover convocare la F.S.I. in virtù del parere già espresso dalla Commissione di Garanzia e cioè: “la obbligatorietà del tentativo di conciliazione, ai sensi dell’art. 2 comma 2 legge 146/90 come modificata dalla legge 83/00 non ricorre nelll’ipotesi, in cui l’oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative di legge” ;
- dal Governo non ci sono stati, a tutt’oggi, segnali di apertura alle richieste della scrivente Federazione Sindacati Indipendenti sulle problematiche oggetto della vertenza e che anzi lo stesso Governo ha posto la fiducia sul testo così come presentato;
- il decreto 150/2009 in sinergia con il decreto 78/2010 di fatto oltre a impedire il rinnovo dei contratti nazionali comprime localmente la disponibilità economica e quindi svuota di contenuti lo strumento della contrattazione integrativa;
- per effetto del contestato disposto sono a rischio di riduzione economica gli stipendi dei lavoratori della pubblica amministrazione;

stante il perdurare delle posizioni contestate a parte pubblica la scrivente Organizzazione Sindacale

DICHIARA

lo SCIOPERO NAZIONALE della categoria dei Dipendenti del Pubblico Impiego per il 27 settembre 2010 per l’intera giornata.

La protesta avverrà nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici.


Il Segretario Generale
Adamo Bonazzi

Statuto FSI

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE
È corrente la denominazione F.S.I. (Federazione Sindacati Indipendenti) in sigla FSI.
FSI ha sede legale nazionale in Roma.


ART. 2 - SCOPI

FSI si propone i seguenti scopi:
· Perseguire, senza fine di lucro, la tutela degli interessi morali ed economici dei soci, nel rigoroso rispetto del metodo democratico ed in piena autonomia da partiti e movimenti politici;
· Partecipare alle consultazioni ed alle trattative nazionali e decentrate per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni, della contrattazione relativa al personale delle amministrazioni pubbliche contemplate dall’ordinamento giuridico italiano ed europeo, della Sanità, dell’Università, della Scuola, delle Regioni ed Autonomie Locali, degli Enti pubblici non economici, e gli altri settori pubblici e privati dove il sindacato è presente.
· Elaborare, proporre, presentare studi di politica sindacale, del lavoro.
· Proporre ed organizzare convegni di studio sulle problematiche professionali e contrattuali a livello aziendale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.
· svolgere ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale e socio-sanitaria, alla previdenza, al tempo libero dei soci;
· promuovere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti di informazione di carattere sindacale e professionale;
· divulgare il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica, di cui può essere editrice.
· Ogni altra azione utile per la realizzazione degli scopi prefissi.

Per il perseguimento degli scopi e per le attività comunque strumentali al raggiungimento degli scopi statutari di cui sopra la Federazione può servirsi di agenti terzi anche aventi personalità giuridica.


ART. 3 – SOCI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI ADERENTI

L’adesione avviene direttamente alla federazione o per il tramite delle organizzazioni sindacali aderenti. In questo ultimo i relativi diritti sono esercitati per il tramite delle rispettive associazioni e nei limiti previsti dal presente statuto e dei relativi regolamenti.

A) SOCI

La federazione riunisce i lavoratori dipendenti ed autonomi, quelli occupati in forme cooperative ed autogestite, i precari o in cerca di prima occupazione, i pensionati, che lo richiedano espressamente in forma scritta. La richiesta dovrà essere corredata dall’attestato di avvenuto versamento e/o da formale delega di ritenuta associativa.
Sono soci anche coloro che hanno precedentemente rilasciato delega alle organizzazioni costituenti ovvero che si sono fuse per incorporazione.
La Segreteria Generale assegna gli associati ai coordinamenti di comparto.


B) OO.SS. ADERENTI

Alla federazione aderiscono anche organizzazioni sindacali.
Il rapporto tra le Organizzazioni Sindacali aderenti, il Coordinamento Nazionale di Comparto nonché le modalità di partecipazione delle Organizzazioni Sindacali alla vita statutaria della Federazione, sono regolamentate esclusivamente secondo le disposizioni del presente Statuto e dei relativi Regolamenti.
L’adesione di Organizzazioni Sindacali alla Federazione avviene in base ad esplicita ammissione, sancita dalla Segreteria Generale, per le associazioni che la richiedano per iscritto. La relativa domanda, sottoscritta dal Segretario Nazionale o dal Legale Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale richiedente deve essere corredata da:
· atto costitutivo e Statuto del Sindacato;
· dichiarazione di accettazione e di osservanza dello Statuto e del relativo regolamento della Confederazione;
· attestazione del numero degli associati;
· elenco delle cariche statutarie.
Le adesioni potranno avvenire, se ritenuto opportuno, con apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.
I dirigenti delle OO.SS. aderenti che notificano la recessione decadono dalle cariche previste e regolamentate con il presente statuto.
Il presente statuto è vincolante per le organizzazioni aderenti che mantengono i propri statuti compatibili con quanto definito dal presente statuto e con il conseguente regolamento. Le norme adottate, ovvero quelle già vigenti , che fossero contrarie e/o contrastanti con i dettami del presente statuto e con il conseguente regolamento sono nulle o comunque inefficaci e/o soccombenti nei rapporti disciplinati dal presente statuto e dal conseguente regolamento.


ART. 4 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito dalle entrate ordinarie, dalle entrate straordinarie e dal patrimonio della FSI. Esso serve al perseguimento degli scopi.
Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote di adesione dei soci.
Le entrate straordinarie sono costituite dai contributi straordinari dei soci o dalle liberalità eventualmente effettuate in favore della FSI.
Il patrimonio è indivisibile ed è costituito da tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti con i propri fondi o ad essa pervenuti direttamente per qualsiasi titolo o causa. Le singole organizzazioni sindacali costituenti ed aderenti non possono ad alcun titolo chiedere la divisione del fondo comune.
In caso di recesso o revoca o venuta meno dell’adesione, per qualsiasi ragione, i singoli associati e/o le organizzazioni sindacali aderenti non possono ad alcun titolo, chiedere la divisione del fondo comune, che resta indiviso ed a disposizione della F.S.I.
La gestione amministrativa è di competenza della Segreteria Generale.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo diverse disposizioni legislative.
In caso di scioglimento il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione che abbia analoghe finalità, designata dal consiglio Nazionale su proposta della segreteria generale, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art.3, comma 190, della legge del dicembre 1996 n. 662 così come previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Le strutture territoriali sono dotate di un proprio fondo regolamentato in analogia a quanto disposto dal presente articolo.


ART. 5 – STRUTTURE ED ORGANISMI

Le strutture della F.S.I. si dividono in Nazionali e Territoriali ed i rispettivi organismi statutari sono i seguenti :

STRUTTURA NAZIONALE

· Congresso Nazionale
· Segretario Generale
· Segreteria Nazionale di Federazione
· Segreteria Generale
· Direttivo Nazionale di Federazione
· Coordinamenti nazionali di comparto
· Consiglio Nazionale
· Collegio dei probiviri
· Collegio dei revisori
· Dipartimenti Nazionali
· Commissioni nazionali

STRUTTURE TERRITORIALI

· Coordinamenti Regionali ed interprovinciali
· Segretario Territoriale di Federazione
· Segreteria Territoriale di Federazione
· Coordinamenti Territoriali di Comparto
· Terminali associativi di base

Tutte le strutture sono tenute a dotarsi ed a partecipare al finanziamento e al mantenimento di idonea sede.

ART. 6 - CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo della federazione. Esso è composto dai delegati che risulteranno eletti sulla base dei voti ottenuti nei congressi territoriali.
Il congresso nazionale, si riunisce per deliberare la linea di politica sindacale della Federazione e, ogni quattro anni, o comunque in caso di attivazione delle procedure congressuali elettive, per eleggere il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale di Federazione. L’elezione avviene a scrutinio segreto. I delegati in quanto tali non possono essere portatori di ulteriori deleghe e pertanto avranno a disposizione una sola scheda. Tutti i soci sono eleggibili ad esclusione di quelli per cui è prevista l’incompatibilità.

ART. 7 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è eletto dal Congresso e dura in carica 4 (quattro) anni.
Il Segretario Generale è il Legale Rappresentante della Federazione e la rappresenta a tutti gli effetti di legge: ad esso spetta la firma; in caso di sua assenza, o di legittimo impedimento, egli è sostituito da uno dei Segretari Nazionali dallo stesso all’uopo delegato.
Il Segretario Generale coordina l'attività del Direttivo Nazionale di Federazione e della Segreteria Generale.
Al Segretario Generale compete inoltre:
· convocare le riunioni della Segreteria Generale;
· intavolare trattative per la redazione dei contratti collettivi di lavoro, quando a ciò non siano espressamente delegati rappresentanti nominati formalmente dalla Segreteria Generale;
· trattare con gli enti e le organizzazioni pubbliche e private;
· convocare il Direttivo Nazionale di Federazione almeno una volta l’anno, ovvero quando stabilito dal regolamento;
· convocare il Consiglio Nazionale;
· siglare eventuali accordi di adesione o di cooperazione.
Il Segretario Generale garantisce con le opportune iniziative tutte le misure ritenute necessarie per assicurare l’attività ed il funzionamento della Federazione.


ART. 8 – SEGRETERIA NAZIONALE DI FEDERAZIONE

La Segreteria Nazionale di Federazione è un organo operativo che non ha potere deliberante; essa coadiuva il Segretario Generale nelle funzioni di governo della federazione partecipando alla Segreteria Generale. È eletta dal congresso, su proposta del Segretario Generale. Il numero dei suoi componenti è variabile per numero da 2 (due) a 14 (quattordici) in base alle scelte congressuali. I componenti la Segreteria Nazionale di Federazione assumono la carica di Segretari Nazionali di Federazione .
Qualora la Segreteria Nazionale di Federazione per qualsiasi ragione, ritenesse necessario aumentarne i componenti, è facoltà del Segretario Generale – fra un congresso e l’altro – proporre alla Segreteria generale, che deciderà a maggioranza, la cooptazione di ulteriori membri.


ART. 9 – SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale di Federazione costituiscono insieme la Segreteria Generale. La Segreteria Generale ratifica gli atti di gestione ed i provvedimenti assunti dal Segretario Generale nella prima riunione utile. La Segreteria Generale può nominare al proprio interno un Segretario Amministrativo. I Segretari Nazionali possono ricevere dalla Segreteria Generale incarichi di coordinamento di determinate attività o settori o assumere particolari responsabilità operative. La Segreteria Generale partecipa con diritto di voto ai lavori del Direttivo Nazionale di federazione.
La Segreteria Generale, prende tutte le iniziative che reputa necessarie per il conseguimento dei fini statutari. La Segreteria Generale amministra e gestisce il fondo comune e il patrimonio immobiliare.
La Segreteria Generale risponde del suo operato al Congresso Nazionale. La Segreteria Generale predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre, per la ratifica, al Consiglio Nazionale. La Segreteria Generale provvede alla organizzazione ed al funzionamento della sede nazionale e ne coordina l’attività; nomina i funzionari ed i collaboratori tecnici. La Segreteria Generale può avvalersi dell’ausilio di esperti per le varie materie, individuandoli anche tra esterni alla federazione. La Segreteria Generale può istituire uno o più Centri Studi, nominandone i componenti; nomina altresì i consulenti della federazione.
La Segreteria Generale inoltre:
· cura l’informazione generale mediante organi di informazione interni ed esterni;
· intrattiene trattative con gli Organismi pubblici e privati al fine di raggiungere lo scopo sociale;
· gestisce le prerogative sindacali assegnate alla federazione in base alle normative vigenti.
· provvede alle designazioni dei rappresentanti e dei candidati della federazione in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso.
· cura i contatti con altre organizzazioni aventi comunque scopi, finalità e principi statutari simili a quelli descritti nel presente statuto.
· istituisce e coordina i Dipartimenti nazionali e territoriali .
· prevede l’istituzione e la composizione di Commissioni e Consulte Professionali i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.
· può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, etc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
Le deliberazioni della Segreteria Generale sono adottate a maggioranza.


ART. 10 – DIRETTIVO NAZIONALE DI FEDERAZIONE

Il Direttivo Nazionale di Federazione è l’organismo di federazione di raccordo dei Coordinamenti di Comparto. Il Direttivo Nazionale di federazione garantisce la sinergica azione e l’attività per il conseguimento degli obiettivi statutari e di politica sindacale individuati dal congresso.
Esso è composto dai coordinamenti nazionali di comparto e da un numero variabile di componenti (1 componente ogni 500 iscritti) eletti nei congressi di settore.
Il Direttivo Nazionale di Federazione si riunisce almeno due volte l'anno.
Le riunioni del Direttivo Nazionale sono organizzative e sono sempre valide, anche quando sono convocate in via breve ed a composizione ridotta.


ART. 11 – COORDINAMENTI NAZIONALI DI COMPARTO

I Coordinamenti Nazionali di Comparto, la cui articolazione è basata sulle aree contrattuali, sono lo strumento attraverso cui la federazione intende perseguire e garantire la più ricca articolazione di sedi propositive e assicurare un itinerario più partecipato per l'assunzione delle decisioni. I Coordinamenti Nazionali di Comparto sono individuati dalla Segreteria Generale, che nomina il Segretario di coordinamento nazionale (SCN) e i Coordinatori Nazionali e delibera il relativo specifico regolamento statutario, in rapporto a:
· comparto contrattuale, o specifica area negoziale contrattuale, di riferimento;
· ambiti e livelli di contrattazione;
· specifiche aree di personale che si connotano per particolari caratteristiche ordinamentali o contrattuali.
Possono essere costituiti specifici Coordinamenti Nazionali di Comparto o Intercompartimentali per il personale delle elevate professionalità specifiche, dei quadri e per quello appartenente a particolari aree professionali, ivi comprese quelle tecnico scientifiche e di ricerca; questi possono essere organizzati accorpando personale appartenente a più contratti nazionali decentrati o di comparto o di area negoziale contrattuale nell’ambito della medesima specificità professionale.
A livello nazionale i Coordinamenti Nazionali di Comparto e di Area negoziale contrattuale, sono guidati da un Segretario di Coordinamento Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale di Comparto viene designato in proporzione agli iscritti dai Coordinamenti Nazionali di Settore. La Segreteria Generale, a supporto dei Coordinamenti Nazionali di Comparto, può designare ulteriori dirigenti sindacali, anche non appartenenti al Comparto o Area negoziale interessata. Il Coordinamento Nazionale di Comparto partecipa alla contrattazione nazionale ed elabora le linee di azione della federazione nei singoli comparti e nelle specifiche aree negoziali contrattuali in autonomia ma nel rispetto delle linee e dell'indirizzo politico della federazione. I Coordinamenti di Comparto sono costituiti, analogamente, a livello regionale provinciale e territoriale.
I Coordinamenti di Comparto hanno altresì il compito di:
· indicare gli esperti alle trattative nazionali di comparto;
· curare l’informazione specifica di settore;
· fornire agli associati del settore l’assistenza sindacale prevista;


ART. 12 – CONSIGLIO NAZIONALE DI FEDERAZIONE

Vi fanno parte in qualità di Consiglieri Nazionali i Segretari Territoriali di Federazione. Esso si riunisce, su convocazione della Segreteria Generale, con ODG scritto, almeno una volta ogni anno e/o entro 45 gg. dalla richiesta scritta firmata da un terzo dei Consiglieri effettivi. I Consigli Nazionali sono presieduti dal Segretario Generale o da uno dei Segretari Nazionali. Alle riunioni partecipa, con diritto di voto, la Segreteria Generale.
Al Consiglio Nazionale compete:
· discutere la politica generale della federazione fra un congresso e l’altro;
· ratificare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo nazionale;
· ratificare l'eventuale scioglimento della Federazione e la destinazione dei fondi.
Il Consiglio Nazionale, nel caso essa si ponga in aperto contrasto con le linee indicate dal Congresso Nazionale, può sfiduciare la Segreteria Generale con votazione a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti effettivi; in questo caso il Segretario Generale, nei successivi 60 giorni, dovrà provvedere alla convocazione di un congresso straordinario. La convocazione del congresso straordinario comporta la rielezione di tutti gli organismi di ogni ordine e grado.


ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri è composto di 5 - cinque – componenti eletti e nominati dal Consiglio Nazionale tra i soci che presentino requisiti di moralità e non rivestano, nell’associazione, altre cariche. Esso elegge nel suo interno il Presidente e ha i seguenti compiti:
esaminare i casi deferiti dalla Segreteria Generale;
deliberare, ove nel caso, le sanzioni per i casi previsti dal regolamento;
deliberare, ove nel caso, l'esclusione del socio;
Il Collegio deve acquisire gli atti di difesa che i deferiti abbiano eventualmente ritenuto di inoltrare entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica del deferimento.
La competenza per il deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri è della segreteria Generale. Quando l'interessato al deferimento è un componente della Segreteria Nazionale la competenza passa al Consiglio Nazionale .
Le cariche di cui sopra sono incompatibili con ogni carica di tutti gli altri organismi statutari. Esse hanno competenza Nazionale e Territoriale.


ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 5 - cinque - componenti eletti e nominati dal Consiglio Nazionale tra i soci che presentino requisiti di moralità. Controlla annualmente la contabilità relazionando, per iscritto al Consiglio Nazionale. Esse hanno competenza Nazionale e Territoriale.

ART. 15 – COMMISSIONI NAZIONALI E CONSULTE PROFESSIONALI

La Segreteria Generale, con atto motivato, può prevedere l’istituzione e la composizione di commissioni e consulte professionali i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.


ART. 16 - DIPARTIMENTI

I Dipartimenti sono organismi deputati alla cura di funzioni di natura politica e organizzativa che la Federazione vuole gestire in modo omogeneo per tutti i settori.
I Dipartimenti sono istituiti dalla Segreteria Generale, quando ricorrano esigenze organizzative, di studio, o di programmazione della politica sindacale, concernenti settori omogenei del lavoro pubblico e/o privato ovvero specifiche branche di politica sociale, economica, fiscale e a livello nazionale e internazionale.
Le relative norme di istituzione, di composizione e di funzionamento sono stabilite dalla Segreteria Generale.
In ogni caso i Dipartimenti dipendono dalla Segreteria Generale e devono operare in stretta collaborazione con la stessa che provvederà a riferirne periodicamente al Consiglio Nazionale.


ART. 17 - COORDINAMENTI REGIONALI

I Coordinamenti regionali sono organismi di coordinamento composti dai Coordinatori Territoriali di comparto dell'ambito regionale interessato. Essi hanno la titolarità delle trattative e delle relazioni a livello regionale, sono coordinati da un Coordinatore Regionale, nominato a rotazione. I Coordinamenti regionali sono convocati dal Coordinatore in ragione delle necessità e comunque almeno due volte all'anno; sono altresì convocati su richiesta di almeno un terzo dei componenti il coordinamento.


ART. 18 - SEGRETERIE TERRITORIALI DI FEDERAZIONE
(sostituiscono le segreterie provinciali)

La Segreteria Territoriale di Federazione viene eletta, secondo le modalità indicate dal regolamento, dal Congresso Territoriale dei soci. Essa è composta dai Coordinatori Territoriali di comparto e da un numero variabile di componenti in relazione alla complessità del territorio e proporzione al numero dei soci dell’area interessata. Il numero minimo e massimo dei componenti è determinato dalla Segreteria Generale.
La Segreteria Territoriale elegge - al suo interno - un segretario con funzioni di rappresentanza. La Segreteria Territoriale di Federazione è convocata dal Segretario in ragione delle necessità e comunque almeno tre volte all’anno; essa è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti effettivi.

ART. 19 - COORDINAMENTO TERRITORIALE DI COMPARTO

I Coordinamenti Territoriali di Comparto sono le articolazioni dei coordinamenti nazionali di Comparto a livello territoriale. Esso viene eletto, secondo le modalità indicate dal regolamento, dal Congresso Territoriale dei soci.


ART. 20 - TERMINALI ASSOCIATIVI DI BASE

È l’organismo operativo che raccoglie tutti i referenti di organizzazione o terminali associativi nominati nelle aziende su indicazione delle segreterie territoriali con atto di Segreteria Nazionale.


ART. 21 - ASSEMBLEE E CONGRESSI TERRITORIALI

E' fatto obbligo al Segretario Territoriale, nella sua qualità di Consigliere Nazionale competente, di convocare gli iscritti del Territorio almeno una volta l'anno per illustrare e deliberare le linee generali di politica della Federazione a livello territoriale e per approvare il relativo resoconto consuntivo ed preventivo di spese territoriale.
Tale assemblea va convocata almeno 30 (trenta) giorni prima e deve essere ampiamente pubblicizzata in tutte le strutture dove esistono soci. La comunicazione e copia del materiale promozionale deve essere inviata per conoscenza alla segreteria Nazionale. In caso di mancata convocazione per un intero anno solare scatta la decadenza dall'incarico ed il conseguente commissariamento. Ogni quattro anni, o comunque in caso di attivazione delle procedure congressuali elettive, tale assemblea coinciderà con la data del congresso territoriale dei Soci.
In tale sede si procederà quindi all'elezione della Segreteria Territoriale nonché dei Delegati al Congresso nazionale. L’elezione avviene con le modalità previste dall’apposito regolamento che disciplinerà le norme per lo svolgimento dei congressi.


ART. 22 - AUTONOMIA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA

Le strutture territoriali della F.S.I., istituite e regolamentate dal presente statuto, fermo restando il divieto di dotarsi di uno statuto e di regolamenti diversi da quelli stabiliti dal presente atto, sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse da queste non rispondono delle obbligazioni assunte dalle medesime.
Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla F.S.I. , gli organismi periferici della F.S.I., gli Enti della F.S.I. o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico della F.S.I., né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo di adesione alla F.S.I.


ART. 23 – CONSERVAZIONE DEGLI ATTI SINDACALI.

Delle riunioni deliberative di ciascuno degli Organi della Struttura Nazionale è redatto, a conclusione, un verbale scritto e firmato.
La conservazione dei verbali, opportunamente datati e firmati a cura del segretario generale e del segretario verbalizzante, è affidata alla Segretaria Nazionale, che li terrà depositati presso la Sede Nazionale.
La medesima procedura è prevista anche per gli Organismi previsti nelle strutture Territoriali. In questo caso la conservazione degli atti e dell'apposito registro è affidata al rispettivo Segretario. Il Segretario Nazionale potrà prenderne visione in qualsiasi momento.


ART. 24 - CARICHE COMMISSARIALI E COMMISSARIAMENTO

In caso di mancate convocazioni di organismi statutari o di inadempimenti e/o violazioni statutarie e/o regolamentari la Segreteria Nazionale può disporre il commissariamento.
Le nomine pro-tempore, effettuate dalla Segreteria Nazionale per le strutture territoriali di nuova attivazione sono valide a tutti gli effetti sino a nuova fase congressuale.


ART. 25 - ADESIONI CONFEDERALI E PATTI FEDERATIVI

La F.S.I aderisce alla confederazione U.S.A.E.
Per le sue finalità la F.S.I. può stipulare patto federativo con altre Federazioni di altri Comparti del Pubblico Impiego o del lavoro privato aderenti (o in accordi) con la medesima confederazione. Essa, nello stesso ambito può inoltre aderire alla costituzione di Federazioni abbraccianti più comparti o di livello europeo.
Le clausole di recessione da tali patti saranno disciplinate negli stessi.


ART. 26 - CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

La F.S.I. adotta i codici di autoeregolamentazione sul diritto di sciopero sottoscritti nei CCNL di categoria.


ART. 27 – DELEGHE DI RITENUTA E TESSERE ASSOCIATIVE

Le deleghe per le ritenute sindacali, sono rilasciate dagli associati su modello unico di tesseramento deliberato dalla segreteria generale. Esso sostituisce i singoli modelli precedentemente in vigore. Agli associati verrà rilasciata – dalla Segreteria generale - la rispettiva tessera associativa.

ART. 28 – RACCOLTA DEI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE

La Struttura Nazionale e le Strutture Territoriali sono finanziate mediante quota parte dei contributi raccolti. La raccolta delle quote associative è centralizzata. Una parte di esse viene riversata alle strutture territoriali

Art. 29 - MODIFICHE STATUTARIE

La stesura e l’approvazione delle modifiche statutarie sono di competenza della Segreteria Generale che ha l’obbligo di portarle al Consiglio Nazionale per la ratifica entro 60 giorni. Qualora non ratificate le modifiche decadono.

ART. 30 – REGOLAMENTI D’ATTUAZIONE

E’ prevista l’adozione di uno o più regolamenti d’attuazione del presente statuto. La stesura dei regolamenti e delle modifiche ai medesimi sono di competenza della Segreteria Generale. Essi non necessitano di atto notarile e sono resi noti agli associati mediante pubblicazione all’albo della sede centrale della federazione e comunicazione - in forma semplice - alle strutture periferiche. La comunicazione dell’adozione dei regolamenti può essere effettuata anche mediante pubblicazione della notizia sul sito internet della federazione.
I regolamenti di attuazione disciplineranno, fra l’altro, i diritti e i doveri degli associati, la vita dei coordinamenti di categoria, le incompatibilità, le nomine pro-tempore, le revoche dagli incarichi, la dotazione dei fondi economici, le espulsioni, le R.S.A., i T.A., l’istituzione eventuale di ulteriore strutture funzionali e comunque quanto necessario al perseguimento degli scopi sociali.


ART. 31 – NORME FINALI

1. FSI è la attuale denominazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita con atto notarile, notaio Todeschini in Padova atto Rep. N. 23173 Racc. N. 6654 del 13.07.93 (registrato a Padova il 14/7/93) e successive modifiche ed integrazioni.

2. I componenti dei corrispondenti organismi previsti dal precedente statuto, in carica all’adozione del presente statuto, conservano gli incarichi negli attuali organismi con le funzioni ora attribuite.

deliberato all'unanimità dal direttivo nazionale e consiglio nazionale del 18.12.2004

lunedì 26 luglio 2010

Consiglio dei ministri: recepito l'Accordo Stato-Regioni sull'Ecm

E' stato approvato il 22 luglio dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, Ferruccio Fazio, un decreto che recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 in materia di accreditamento dei provider Ecm, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti.

Tra le novità già in pista, il doppio binario per l'accreditamento dei provider - da parte della alla Commissione nazionale o di Regioni e Province autonome - in rapporto all'ambito di attività del provider medesimo e la verifica di persistenza dei requisiti in rapporto alla qualità della formazione erogata. Con le nuove regole - la cui operatività sarà agevolata dal recepimento in Dpcm - impulso anche alla formazione sul campo e l'e-learning e all'attività di ricerca tramite specifici i bandi di progetti per l'individuazione di nuove metodologie formative.
IL TESTO DELL'ACCORDO STATO REGIONI RECEPITO IN DPCM cliccando il link:

http://www.sanita.ilsole24ore.com/Sanita/Archivio/Normativa%20e%20varie/ECM%20DPCM.pdf?cmd=art&codid=24.0.1835532381

giovedì 22 luglio 2010

Passa la manovra, ecco cosa cambia per la Sanità italiana

Con 170 favorevoli e 136 contrari, il Senato ha approvato il maxi emendamento alla manovra economica presentata dal Governo, recependo le modifiche apportate in commissione Bilancio. Il testo così licenziato ora passa alla Camera per essere convertito in legge entro fine luglio.
Molte modifiche rispetto all’impianto iniziale riguardano la Sanità. A partire dai tagli ai margini della distribuzione farmaceutica e dalla cancellazione delle le gare per l'acquisto dei generici. Resta in piedi, invece, il congelamento dei contratti del pubblico impiego e il blocco del turn over.

Quanto alle Regioni, i tagli resteranno quelli stabiliti nel testo originale della manovra (4 miliardi nel 2011 e 4,5 nel 2012), ma a deciderne “criteri e modalità” sarà la Conferenza Stato-Regioni.
Le Regioni sottoposte al Piano di rientro che non abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati per il 31 dicembre 2009, ma abbiano però "garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario" senza essere state sottoposte a commissariamento, potranno chiedere la prosecuzione del Piano per altri tre anni allo scopo di completarne gli obiettivi. Il loro raggiungimento è condizione per poter accedere ai finanziamenti già previsti, comunque condizionati al pieno raggiungimento del Piano.
Nelle Regioni sottoposte ai Piani di rientro, inoltre, allo scopo di permettere il regolare svolgimento delle previste attività anche attraverso il pagamento dei debiti accertati (e comunque maturati in violazione degli obiettivi dei Piani), i commissari ad acta provvedono alla "ricognizione" degli stessi debiti e predispongono un documento che individua tempi e modalità di pagamento degli stessi.
Rispetto al Fondo sanitario, sarà pari 550 milioni di euro l’importo che sarà decurtato dalle risorse statali destinate alla sanità del 2010 sulla base dei risparmi derivanti dalle misure. Nel 2011 il taglio salirà a 600 milioni. Prevista poi una stretta su acquisti di beni e servizi, mentre viene confermata la soppressione dell’Ispesl e l’attribuzione delle relative funzioni all’Inail.

E veniamo al pubblico impiego. Non è previsto nessun rinnovo di contratti e convenzioni del personale con il Ssn fino al 2012. Rispetto al trattamento accessorio, resta il blocco fino al 2013 al trattamento “ordinariamente spettante per l’anno 2010”, ma con alcune eccezioni. Il blocco, infatti, è “al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva”, incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, progressioni di carriera, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio”. Per i dipendenti con trattamenti economici complessivi oltre i 90mila euro annui lordi verrà applicato un taglio del 5% e mentre il taglio del 10% avverrà oltre i 150mila.
Altra nota dolente, è quella dei turn over, che salvo ulteriori precisazioni, resteranno in piedi per il Ssn fino al 2015.

sabato 17 luglio 2010

"I gay non possono donare sangue" E un altro ospedale chiude le porte..

MILANO - Il servizio trasfusionale del Gaetano Pini chiude ai gay, e si aggiunge alla lista di ospedali italiani che non accettano sangue da uomini dichiaratamente omosessuali. Un cambio di rotta, quello del nosocomio milanese, sperimentato sulla propria pelle da un ragazzo, donatore "storico" nella struttura, che ha denunciato la vicenda sul suo blog e su Facebook.

"Arrabbiato, amareggiato, deluso e triste" si definisce oggi Gabriele, che da 8 anni donava regolarmente il sangue, tanto da entrare in una lista dei donatori che avrebbero dovuto ricevere un riconoscimento (avendo superato i 20 prelievi). Una vicenda sulla quale ha subito deciso di intervenire Paola Concia, deputata Pd, che presenterà un'interrogazione al ministro della Salute, nella quale riporterà una serie di statistiche che dimostrano chiaramente come non ci sia alcun fondamento scientifico a questa decisione del Gaetano Pini: "E' ora che le cose cambino", dice la deputata. L'interrogazione sarà firmata anche da Livia Turco, ministro della Salute dal 2006 al 2008.

Il racconto che Gabriele fa, sul suo blog, è quello di una persona che si è sentita offesa e discriminata. "Stamattina sono andato a donare il sangue, come da otto anni a questa parte, come oltre venti donazioni già fatte. Le infermiere, gentili e simpatiche come sempre, mi danno da compilare il solito foglio con domande su eventuali contatti con sangue infetto, sulle abitudini sessuali, su viaggi all'estero, nell'attesa della visita con la dottoressa responsabile". Tocca alla responsabile informare Gabriele delle nuove direttive: "Mi guarda dritto negli occhi ma è un po' titubante. 'Gabriele è già da un po' che volevo parlarti ma non ho avuto occasione.

Concia: "In Italia 9 milioni di persone vanno a prostitute, loro possono donare e i gay no?"

Come sai ci siamo uniti al Policlinico, adesso dipendiamo da loro. Le direttive del Policlinico sono chiare, non possiamo accettare donatori omosessuali. Io non sono d'accordo, ma devo rispondere a dei superiori. Mi dispiace tantissimo. Io oggi non me la sento e non posso farti donare". Gabriele ha una relazione stabile, e ha sempre dichiarato, negli 8 anni passati, di essere gay. "Non potevo credere alle mie orecchie - sottolinea il giovane - fino a ieri il mio sangue andava benissimo, anzi mi chiamavano pure a casa se magari facevo passare troppo tempo tra una donazione e l'altra, è andato bene per oltre venti volte e oggi non va più bene? Vi ho dato nove litri in otto anni e adesso non posso? E perché poi? Solo perché sono gay?".

Una posizione che la responsabile del servizio, Elena Biffi, conferma via e-mail a un utente che le chiede lumi: "Dopo l'integrazione del nostro Servizio Trasfusionale con il Centro Trasfusionale della Fondazione Policlinico, avvenuta lo scorso aprile, abbiamo adottato i medesimi criteri di selezione dei donatori, che attualmente non ammettono alla donazione persone di sesso maschile che abbiano avuto rapporti sessuali con persone di sesso maschile". Lo stesso Policlinico di Milano, negli anni passati, aveva risposto ad altri utenti che si erano lamentati di questa situazione, confermando "la validità dei suoi protocolli".

Paola Concia reagisce con un misto di stupore e rabbia, e stenta a credere che, ancora oggi, ci siano ospedali pronti a chiudere le porte in faccia ai gay: "Questa è una violazione del principio di non discriminazione sancito dalla Costituzione. Sulla base dei dati scientifici ufficiali, siamo in grado di dire che non c'è alcun fondamento a questa direttiva dell'ospedale". Tra le statistiche che saranno allegate all'interrogazione, una stima dell'Istituto Superiore di Sanità relativa al 2008: nel 44,4% dei casi, la trasmissione del virus è avvenuta con un rapporto eterosessuale; nel 23,7% dei casi, invece, c'è stato un rapporto omosessuale o bisessuale. Un trend che trova conferma anche nei dati dell'OMS, a livello mondiale. "In Italia - attacca la deputata lesbica - ci sono 9 milioni di italiani che vanno a prostitute. Loro posso donare il sangue e i gay no? Siamo cittadini come gli altri e devono piantarla di trattarci come persone di serie B. E' ora di farla finita. Se è vero che le Regioni hanno una loro autonomia, questo non vuol dire che si possano discriminare le persone omosessuali".

Livia Turco, quando era ministro della Salute, si occupò di un caso analogo. "Feci fare delle verifiche - ricorda la Turco - e deplorai il comportamento della struttura. Era un provvedimento immotivato e grave. La conclusione dei nostri accertamenti fu che nel nostro ordinamento non c'è nessuna direttiva che discrimina le persone sulla base del loro orientamento sessuale. Insomma, quella norma non aveva alcuna ragion d'essere". La Turco scrisse una lettera al Centro nazionale Aids e arrivò a prendere posizione contro "una decisione discriminatoria e immotivata".

Anche per Rosaria Iardino, presidente del Network Persone Sieropositive 1, si è davanti ad un provvedimento che non alcun fondamento scientifico: "La lettera scritta dalla Turco fu molto importante perché, di fatto, chiariva che non si potevano escludere i soggetti omosessuali dalle donazioni. E' chiaro che le Regioni, poi, sono autonome, ma ci sono delle direttive nazionali". Per la Iardino, la scelta dell'ospedale è "scientificamente stupida, perché non ha alcun fondamento: bisognerebbe anche escludere dalla donazione gli eterosessuali che hanno avuto rapporti a rischio". Chiamando l'ospedale Pini, il personale del servizio trasfusioni, a chi si presenta come gay, dice: "Qui sono fondamentalisti. Andate al San Paolo, là il vostro sangue andrà bene". Gabriele continuerà a donare: "E' una cosa in cui credo, troverò un altro ospedale".

(15 luglio 2010)

giovedì 15 luglio 2010

La Corte dei Conti critica sul virus A

Al ministero della Salute sono avvisati: la registrazione, da parte della Corte dei conti, del contratto di acquisto dei 24 milioni di vaccini pandemici non esclude «profili di responsabilità amministrativo-contabile a carico di soggetti intervenuti nella vicenda, per gli aspetti che in sede di controllo non è stato possibile valutare». Parola di Mario Ristuccia, procuratore generale della stessa Corte dei conti, che nel giudizio sul rendiconto generale dello stato 2009 ha messo nero su bianco le «molteplici perplessità» che segnano la gestione della pandemia da virus A/H1N1.
Il contratto da 186,6 milioni di euro era stato firmato ad agosto da Fabrizio Oleari, direttore della Direzione generale prevenzione del dicastero, e dall'Ad di Novartis, Francesco Gulli. Il visto della sezione centrale di controllo della Corte era arrivato a settembre, ma soltanto in virtù dell'«eccezionalità e somma urgenza» dell'intervento.Già in quell'occasione, infatti, la sezione aveva osservato che il testo era «al di fuori degli ordinari schemi contrattuali» e che l'urgenza aveva impedito la disamina dei molti punti critici.
Punti che il senno di poi ha rafforzato. Sarebbe «fin troppo facile - scrive Ristuccia - trarre conclusioni semplicistiche sulla sostanziale inutilità delle costose misure poste in atto per affrontare un pericolo di fatto rivelatosi inesistente».
Ma la lista dei possibili profili di responsabilità erariale è lunga e dettagliata. Si va dall'«acritica adesione a decisioni assunte in altre sedi» (chiara l'allusione all'Oms)alla «scelta di rispondere alla temuta emergenza con una vaccinazione di massa e non con altri possibili rimedi terapeutici». Dalla «diversa composizione del prodotto scelto per l'operazione e la sua auspicata ma non verificata efficacia» alle «innegabili divergenze emerse nel mondo scientifico sulla validità generale di una simile scelta ». Dalla stipula di un contratto «dalle caratteristiche inusuali » ai «ritardi di distribuzione dei vaccini (poi fortunatamente inutilizzati)».
Tutti aspetti che per il Pg impongono il dovere di trarre «i necessari insegnamenti» e di verificare «la ragionevolezza e la funzionalità di quanto predisposto e attuato». Anche per chiarire i costi sostenuti e la destinazione dei milioni di vaccini inutilizzati. Destinazione su cui il ministero continua a tacere, così come sulle trattative in corso con Novartis per decidere l'indennizzo per l'ordine cancellato di 11 milioni di dosi.