è giustificato il lavoratore che non è a casa nell'orario di visita fiscale se dimostra che l'assenza è dovuta a una grave patologia di un familiare stretto.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5718 del 9 marzo 2010, ha dato ragione a un lavoratore che chideva all'Inps l'indennità di malattia nonostante fosse stato assente a una visita fiscale. Infatti, si era da subito giustificato l'uomo, si era dovuto recare a trovare la madre operata al cuore. Non solo. Il blocco del traffico gli aveva impedito di rientrare in tempo.
Questa giustificazione non aveva convinto i giudici del Tribunale di Firenze che non avevano riconosciuto l'indennità di malattia. Poi le cose erano cambiate di fronte alla Corte d'Appello del capoluogo toscano che aveva rovesciato il verdetto. Contro questa decisione l'Inps ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. La sezione lavoro lo ha infatti respinto precisando che "i l lavoratore assente dal lavoro per malattia può allontanarsi dal domicilio, nelle ore di reperibilità ai fini INPS, per dare assistenza ad un familiare, senza incorrere nella sanzione di trattenuta indennità per assenza in caso di visita di controllo. Infatti, l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di fórza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, secondo un accertamento riservato al giudice del merito.