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mercoledì 10 giugno 2009

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO SANITA’PARTE ECONOMICA II BIENNIO 2008-2009
Disposizioni generaliArt. 1Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 10 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 11 giugno 2007. 2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli. 3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
Parte I
Art. 2
Coordinamento regionale
1. L’art. 7 del CCNL 19.4.2004 è integrato nel seguente modo:
- Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole “le Regioni” sono aggiunte le seguenti parole “entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso” ;
- al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: e)Linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale infermieristico e tecnico di radiologia;- Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi 3bis e 3ter:
“3bis. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna regione con le OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sul rapporto di lavoro. In tale ambito le Regioni svolgono opportuni confronti e verifiche con le OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine.”
- “3ter. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi, della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 90 giorni previsti dal comma 1 medesimo.”
Art. 3
Mobilità interna
1. L’art. 18, comma 2, del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così sostituito:
“2. L’Azienda, nell’esercizio del proprio potere organizzatorio, per comprovate ragioni tecniche o organizzative, nel rispetto dell’art. 2103 del codice civile, dispone l’impiego del personale nell’ambito delle strutture situate nel raggio di venticinque chilometri dalla località di assegnazione, previa informazione ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2 del CCNL 7.4.1999. Non si configura in ogni caso quale mobilità, disciplinata dal presente articolo, lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio, unità operativa o servizio diverso da quello di assegnazione, in quanto rientrante nell’ordinaria gestione del personale affidata al dirigente responsabile.2. All’art. 18 del CCNL integrativo del 20.9.2001, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2.bis:
“2.bis. Deroghe in misura inferiore all’ambito territoriale di cui al comma 2 possono essere previste in sede di confronto regionale, ai sensi dell’art. 7 del CCNL 19.4.2004 tenuto conto, in particolare, delle problematiche legate alle dimensioni territoriali delle aziende, alla conformazione fisica del territorio e alle condizioni di viabilità e delle reti di trasporto pubblico ed altre situazioni valutabili in tale sede.”3. All’art. 18 del CCNL integrativo del 20.9.2001, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4.bis:
“4.bis. In caso di ristrutturazione su dimensione regionale o sovra aziendale degli enti del SSN che comportino l’accorpamento, anche parziale, di strutture appartenenti a separati enti, i criteri circa la mobilità del personale interessato, nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente, possono essere affrontate in sede di confronto regionale ai sensi dell’art. 7 del CCNL 19.4.2004”
Art. 4Mensa
1. L’art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato:
“1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell’autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all’esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
2. L’art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato:“4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”
Art. 5Principi in materia di compensi per la produttività
1. Le parti confermano la disciplina della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, dettata dall’art. 47 del CCNL 1.9.1995, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l’effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l’apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all’attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua partecipazione ai progetti e programmi di produttività.
Parte IITrattamento economicoArt. 6Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale 1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definiti dall’ art. 7 del CCNL del 10 aprile 2008, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, allegata al presente CCNL ed alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B, ove è anche indicato l’importo del trattamento economico iniziale delle categorie. .
3. Gli importi delle fasce retributive sono rideterminati nei valori indicati nelle Tabelle C e D alle scadenze ivi previste e calcolati sul valore del trattamento economico iniziale di cui al comma 2.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2008 – 2009, qualora corrisposta ai sensi dell’art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Art. 7
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
1. Il fondo per il finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, di cui all’art. 8 del CCNL 10 aprile 2009, è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2008. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2007. Sono altresì confermate tutte le modalità di utilizzo previste dal citato art. 8.
Art. 8
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
1. Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, di cui all’art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2008. Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2007, con le precisazioni contenute nel comma 2 dell’art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
2. Dal 1 gennaio 2008 il fondo stesso continua ad essere alimentato dalle medesime voci indicate nelle lettere b), c) e d) del comma 2 dell’art. 9 del CCNL 10 aprile 2008.
3.Dal 1 gennaio 2008 il fondo continua ad essere altresì alimentato dalla voce indicata nella lettera a) del comma 2 dell’art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 fino alla data di entrata in vigore del DL 112/2008 convertito con L. 133/2008.
4. E’ altresì confermato il comma 3 dell’art. 9 del CCNL 10 aprile 2008.
Art. 9
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale e dell’indennità professionale specifica.
1. Il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica, di cui all’art.10 del CCNL 10 aprile 2008, è confermato a decorrere dal 1 gennaio 2008 per le modalità di utilizzo nonché di incremento previste al comma 1 del medesimo articolo.Il suo ammontare a tale data è quello consolidato al 31 dicembre 2007.2. A decorrere dal 1.1.2008 e dal 1.1.2009 il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A.
Art. 10Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza
1. Al fine di dare maggiore impulso ai processi di innovazione, le Aziende promuovono specifici progetti programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all’utenza, con particolare riferimento alla piena adeguatezza dei sistemi organizzativi, nonché al conseguimento di una maggiore corrispondenza tra le prestazioni rese e le esigenze del cittadino. 2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell’Azienda ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività ordinaria soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione delle liste di attesa e alla piena e qualificata erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ivi compreso l’ampliamento degli orari delle strutture.
3. Ciascuna Regione, con specifica direttiva, individua, a valere dall’anno 2009, quali ulteriori risorse, lo 0,8% annuo, calcolato sul monte salari 2007, per il finanziamento dei progetti innovativi di cui ai commi precedenti, fatto salvo il rispetto dei Patti per la salute e dei relativi obiettivi e vincoli economici e finanziari. Dette risorse non sono oggetto di consolidamento in alcuno dei fondi previsti dal presente CCNL e non possono finanziare voci del trattamento fondamentale della retribuzione.
4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, previa verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, ai dipendenti direttamente coinvolti nell’ambito di tali progetti, secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti.
Parte IIINorme generali e finali
Art. 11Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sul TFR, sull’indennità di cui all’art. 13, comma 4 ed all’art. 15, comma 7 del CCNL del 10 aprile 2008, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto. 1. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall’art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.2. Resta confermato quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del CCNL del 10 aprile 2008.
Art. 12Norme finali1. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione del seguente errore materiale rinvenuto nell’art. 12 del CCNL 10.4.2008:
- art. 12, comma 1, primo periodo: le parole “di cui all’art. 8” sono sostituite dalle seguenti “di cui all’art. 7”.
2. In materia di prestazioni aggiuntive, si rinvia a quanto stabilito nell’art. 1 del DL 402/2001, convertito in L. 1/2002 e s.m.i.
3. In considerazione della rilevanza e della complessità della materia degli incarichi di coordinamento e specialistici, di cui alla L. 43/2006, nonché di posizione organizzativa, le parti affronteranno in maniera organica e completa la tematica del sistema di valorizzazione della responsabilità e dell’autonomia professionale nella prossima tornata contrattuale
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1Con riferimento al comma 3bis dell’art 7, del CCNL del 19.4.2004, come modificato dall’art. 2 del presente CCNL, le parti convengono che le verifiche ivi indicate, in prima applicazione, ove non già effettuate, debbano essere svolte entro il 30 giugno 2009, anche al fine di valutare la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a termine, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2Le parti si danno atto che i principi ribaditi nell’art. 5 sono funzionali all’applicazione dell’art. 71, comma 5 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, sono applicati anche con riferimento alle sotto indicate fattispecie: a) permessi retribuiti per donatori di midollo osseo di cui all’art. 5 della L. 6-3-2001 n. 52;b) assenze per attività di volontariato di cui all’art. 9 del D.P.R. 8-2-2001 n. 194;c) permessi di cui alla L. 104/1992;d) congedi parentali di cui al D.Lgs. 151/2001;e) permessi di cui all’art. 21, comma 2, con riguardo in particolare a screening o prevenzione oncologica.Le parti si danno altresì atto che in materia di trattamento economico nei casi di assenza per malattia, di cui all’art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ai fini di una corretta applicazione si potrà fare riferimento alle circolari e note interpretative nel frattempo emanate.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3Le parti, con riferimento all’art. 10, si danno atto che il riferimento ai Patti per la salute attiene esclusivamente alle risorse dello 0,8% e non ai fondi contrattuali già consolidati.
Ipotesi CCNL comparto Sanita_14.05.09.pdf