Con un testo che non ci entusiasma per l’uso della definizione “operatori sanitari non medici” invece di quella più corretta “professioni sanitarie del comparto” è passato in commissione affari sociali, alla camera dei deputati, un testo che per la prima volta fornisce una formulazione soddisfacente per l'istituzione della libera professione intra ed extra moenia per le professioni sanitarie tecniche, infermieristiche e della riabilitazione. Questo dopo più di due lustri di opportune rivendicazioni da parte della FSI, la federazione sindacati indipendentiUn traguardo che pensavamo fosse diventato una chimera; e questo anche per colpa di organizzazioni poco sindacali come il nursing up che in cambio di qualche spicciolo per i coordinatori hanno svenduto la professionalità e la dirigenza già conquistate con leggi come la 251 o la 42. Certo, l’articolo 10 del provvedimento del cosi detto “governo clinico” è ben lungi dal potersi considerare un obiettivo centrato.La strada da compiere prima di una definitiva approvazione parlamentare è ancora lunga. Adesso il provvedimento passerà all'esame delle commissioni competenti, prima dell'invio in aula. E poi al senato. Siamo soddisfatti del riconoscimento parlamentare alle rivendicazioni della federazione sindacati indipendenti.Dobbiamo però prendere atto che nel medesimo provvedimento sono contenute, ancora una volta, alcune norme smaccatamente a favore della classe medica che ottiene la posticipazione del pensionamento a settant'anni per tutti i dirigenti medici e sanitari del Ssn, nonostante la «rottamazione » prevista dal ministro Brunetta.Prevista nel provvedimento anche la nascita nelle strutture sanitarie pubbliche di un servizio di ingegneria clinica, incaricato di sorvegliare e garantire l'uso sicuro, efficiente ed economico di apparecchi e impianti che avrebbe voce in capitolo anche sulla programmazione degli acquisti e sulla formazione del personale all'uso delle tecnologie
Articolo 10. (Libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici).1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli operatori sanitari non medici, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche, hanno diritto di esercitare attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali. 2. L'attività libero-professionale di cui al comma precedente possono essere svolte anche in forma intramuraria presso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, gli IRCCS e le strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine tali enti emanano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici regolamenti per l'effettuazione della libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici. 3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, il personale interessato svolge le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Emendamenti approvati ART. 10. Al comma 2, dopo la parola: intramuraria aggiungere le seguenti: ed allargata e dopo la parola: IRCCS aggiungere le seguenti: le Aziende universitarie policlinico.
10. 3.Palumbo.