STRUTTURE TRANSITORIAMENTE ACCREDITATE
T.A.R. PUGLIA - BARI - 10 luglio 2009 numero 1809
1. Sanità - Assistenza - Strutture di riabilitazione psichiatrica - Strutture transitoriamente accreditate
Stipula accordi contrattuali - Diritto - Sussistenza - Ragioni
2. Sanità - Assistenza - Strutture di riabilitazione psichiatrica - Contratti - Stipula - Criteri
applicabili - Legittimità - Sussistenza - Casi - Conseguenze
1. Il fatto che enti transitoriamente accreditati, abbiano provveduto a presentare la domanda di
accreditamento istituzionale nei termini di legge, senza che la Regione Puglia abbia ancora concluso la relativa fase istruttoria ai sensi della L.R. n. 8/2004, come mod. dalla L.R. n. 6/2006, abilita i medesimi alla stipula degli accordi al pari dei soggetti accreditati in via istituzionale, dal momento che le strutture transitoriamente accreditate non hanno appunto cessato di esistere, ma sono state invece equiparate a quelle provvisoriamente accreditate dall'art. 36, L.R. n. 10/2007.
2. L'art. 9 co. 3, Regolamento della Regione Puglia 8 luglio 2008 n. 11, relativo all' organizzazione
delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private, è chiaro nel fissare il criterio delle valutazioni equiparative della qualità e dei costi al fine della stipulazione degli accordi contrattuali come concorrente indice di valutazione insieme ad altri criteri, e non assume di per sé, carattere irrazionale o illogico tale da poter essere censurato in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità.