mercoledì 16 dicembre 2009
Torna il Ministero della Salute.
Torna il Ministero della Salute e gli infermieri tonano ad avere un referente istituzionale importante.Dopo lo scorporo dal maxi Ministero del Welfare, la Legge numero 172 del 13 Novembre 2009 istituisce nuovamente il Ministero della Salute. La normativa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 28 Novembre scorso e dunque la novità entra in vigore il 13 Dicembre 2009. A partire da questa data potrà essere nominato anche il nuovo Ministro della Salute. Quando fu deciso l’accorpamento dei Ministeri della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale nell’unico Dicastero del Welfare, gli organi rappresentativi degli infermieri espressero la loro contrarietà. Evidenziarono che un comparto chiave come quello della Sanità necessitava di strutture organizzative e programmatorie specifiche e autonome. Reclamarono perciò un’attenzione particolare e più puntuale da parte del Governo. La legge che reintroduce il Ministero della Salute raccoglie finalmente quelle nostre istanze e restituisce all’ambito infermieristico un soggetto politico diretto con cui confrontarsi. L’obiettivo degli infermieri è quello di migliorare l’offerta di salute ai cittadini. Dal nuovo Ministero e dal nuovo Ministro ci attendiamo un aiuto concreto per raggiungerlo.
Tempestività esposizione turni e cambi turno non concordati.
Con la sentenza della cassazione del 21 maggio 2008 n°14668 sancisce il diritto del lavoratore a programmarsi la propria vita privata.La questione : Molti dipendenti di un’azienda esercente pubblici servizi di trasporto, hanno chiesto al Tribunale di Napoli di condannare l’azienda al pagamento di un’indennità di disagio per omessa tempestiva programmazione degli orari di lavoro. La corte di cassazione ha dato loro ragione , ognuno ha il diritto di programmarsi la propria vita con un anticipo ragionevole e senza cambi non autorizzati che potrebbero compromettere questa liberta' di programmazione.Quindi si ritiene ragionevole ,nel caso dell'infermiere, far uscire i turni almeno il giorno 20 del mese prima, e i cambi turno devono essere concordati con il dipendente.
domenica 15 novembre 2009
Cassazione: il riposo compensativo a seguito di reperibilità festiva non lavorata, non riduce il debito orario settimanale
Cassazione: il riposo compensativo a seguito di reperibilità festivanon lavorata, non riduce il debito orario settimanaleCORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - sentenza 19 novembre 2008 n. 27477SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon distinti ricorsi al Tribunale di Orvieto depositati il 17.2.2003ed il 5.3.2003 e successivamente riuniti gliattuali intimati, dipendenti della Provincia di Terni, esponevano chedal 1992 al 2000 avevano osservato turnidi pronta reperibilità in giorni festivi destinati al riposo senzaprestazione di attività lavorativa e che laProvincia non aveva mai concesso loro il riposo compensativo previstodal D.P.R. n. 333 del 1990, art. 49,limitandosi a corrispondere l'indennità di reperibilità. Sostenevanodi aver diritto al risarcimento del danno,definito "biopsichico", per non aver usufruito di un giorno di riposocompensativo in corrispondenza con igiorni festivi in cui avevano prestato servizio di reperibilità.Chiedevano pertanto la condanna della Provinciaal risarcimento del danno da commisurarsi ad una giornata di normaleretribuzione o da determinarsi in viaequitativa per ogni giorno di riposo compensativo non goduto inrelazione alle giornate festive di reperibilità,che ciascuno indicava nel suo ricorso anno per anno.L'Amministrazione Provinciale di Terni si costituiva e resisteva nelmerito osservando che il riposocompensativo non riduceva la prestazione oraria di 36 ore settimanali,con la conseguenza che le oregiornaliere di lavoro (6) andavano ridistribuite negli altri giornidella stessa settimana; rilevava che nelperiodo considerato nessuno dei ricorrenti aveva chiesto di usufruiredel riposo compensativo con diversaarticolazione dell'orario di lavoro;escludeva comunque che iricorrenti avessero ricevuto alcun danno dalla reperibilità festiva.Il Tribunale di Orvieto, con sentenza depositata il 17.10.2003,rigettava i ricorsi.I lavoratori proponevano appello e la Corte di Appello di Perugia, consentenza depositata il 13.2.2006, inriforma della decisione del Tribunale, condannava l'ente convenuto acorrispondere ai ricorrenti, a titolo dirisarcimento danni per il mancato godimento del riposo compensativo,un compenso pari al 30% dellanormale retribuzione giornaliera per ogni giorno festivo di prontareperibilità ricadente nel periodo dal luglio1998 all'ottobre 2000, oltre accessori.La Corte territoriale osservava che il servizio di reperibilità svoltonel giorno destinato al riposo limita, anchesenza escluderlo del tutto, il godimento del riposo, che costituisceun diritto inderogabile fissato dall'art. 36Cost., con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto ad untrattamento economico proporzionato allacorrispondente restrizione del godimento del riposo. Rilevava,inoltre, che anche il diritto al riposocompensativo nel caso in cui la reperibilità ricadeva in un giornofestivo, previsto dal D.P.R. 3 agosto 1990,n. 33, art. 49, comma 1, doveva ritenersi inderogabile, con laconseguenza che, in mancanza, il lavoratoreaveva diritto ad una somma a titolo di indennizzo. Riteneva quindi didover determinare la misura delrisarcimento del danno in via equitativa liquidandolo in misura parial 30% della normale retribuzionegiornaliera contrattuale; tale misura teneva conto sia del fatto cheil riposo festivo era stato solo compressoma non escluso, sia del fatto che anche in caso di reperibilità illavoratore era tenuto ad osservare l'orariosettimanale di lavoro.Per la cassazione di tale sentenza l'Amministrazione Provinciale diTerni ha proposto ricorso sostenuto datre motivi e illustrato con memoria. I lavoratori resistono con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso la Provincia denuncia violazionedell'art. 36 Cost., del D.P.R. n. 333 del 1990,art. 49, comma 1, dell'art. 2109 c.c., e della L. 27 maggio 1949, n.260, artt. 1 e 2, nonchè omessamotivazione. Censura la sentenza impugnata laddove ha affermato lainderogabilità ed irrinunciabilità deldiritto al riposo compensativo confondendo la nozione di riposo doposei giorni consecutivi di lavoro,costituzionalmente tutelato, dal riposo nei giorni festivi,fattispecie non sempre coincidente con la prima.Lamenta che la Corte non abbia tenuto conto del fatto che, secondoquanto affermato dagli stessi lavoratori,nei giorni di reperibilità non vi era stata alcuna prestazionelavorativa e che la reperibilità era statacompensata con apposita indennità. Sostiene che il riposo compensativonel caso di reperibilità in giornofestivo si configura come diritto disponibile subordinato a domandadel lavoratore.Con il secondo motivo, denunciando omessa motivazione, la Provinciacensura la sentenza impugnata pernon aver considerato che l'eventuale (e non obbligatoria) diversaarticolazione delle ore lavorative del giornodi riposo compensativo doveva essere prevista e regolata da un accordocollettivo che nel periodoconsiderato dai ricorrenti non era ancora intervenuto. Lamenta altresìla mancata ammissione di una provatestimoniale.Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 2087, 1223 e2697 c.c., e violazione dell'art. 112c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver liquidatoil danno in via equitativa, pur nonricorrendo le condizioni di legge per una siffatta liquidazione ed inmancanza di ogni prova da parte deilavoratori del preteso danno biopsichico che assumevano di aver subito.I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loroconnessione, sono fondati nei limitidelle considerazioni che seguono.E' pacifico in fatto, per quanto concerne i lavoratori resistenti, cheil servizio di reperibilità è stato lororichiesto sempre in giorno di domenica, che il lavoro in detto giornofestivo non è stato mai effettivamenteprestato, che la reperibilità è stata compensata con appositaindennità e che il giorno di riposo compensativonon è stato nè richiesto dai lavoratori nè disposto dal datore di lavoro.Ciò premesso in fatto, si discute se i lavoratori abbiano comunquediritto ad un particolare ristoro per ildanno definito "biopsichico" conseguente al mancato godimento delgiorno di riposo compensativo.La reperibilità, prevista dalla disciplina collettiva, si configuracome una prestazione strumentale eaccessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro econsiste nell'obbligo del lavoratore di porsiin condizione di essere prontamente rintracciato in vista di unaeventuale prestazione lavorativa. Pertanto,non equivalendo ad una effettiva prestazione lavorativa, il serviziodi reperibilità svolto nel giorno destinato alriposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, ilgodimento del riposo stesso e comporta ildiritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilitodalla contrattazione collettiva o, inmancanza, determinato dal Giudice. Nella specie la reperibilità èstata compensata con apposita indennità esu di essa non vi è discussione tra le parti.Il diritto (ulteriore) ad un giorno di riposo compensativo inrelazione al servizio di pronta reperibilità prestatoin giorno festivo senza effettiva prestazione di lavoro, come nel casodi specie, è previsto dallacontrattazione collettiva. Tale diritto non può trovare la sua fontenell'art. 36 Cost., che prevede il diritto(inderogabile) al riposo settimanale in relazione ad attivitàlavorativa effettivamente prestata e non ad altreobbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; la pronta reperibilità,pur essendo una obbligazione che trovacausa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata allaprestazione effettiva di attività di lavoro, poichèè di tutta evidenza che la mera disponibilità alla eventualeprestazione incide diversamente sulle energiepsicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e ricevediversa tutela dall'ordinamento.Nella specie il diritto in esame trova la sua fonte nel D.P.R. n. 333del 1990, art. 49, secondo cui "qualora lapronta reperibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposocompensativo senza riduzione del debito orariosettimanale". In forza di tale disposizione il dipendente in serviziodi pronta reperibilità in giorno festivo, chenon abbia reso prestazione lavorativa, ha diritto ad un giorno diriposo compensativo ma non alla riduzionedell'orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto arecuperare le sei ore lavorative delgiorno di riposo ridistribuendole nell'arco della settimana.Il cit. art. 49, non precisa se il riposo compensativo debba essererichiesto dal lavoratore o disposto d'ufficiodall'amministrazione, nè chiarisce in qual modo le sei ore di lavorodebbano essere recuperate. Solo nelmarzo 2002 è intervenuto un accordo tra l'Amministrazione provincialee le OO.SS. per regolare tali aspettidel rapporto. Per il periodo precedente, nel silenzio della norma,deve ritenersi conforme all'interesse deilavoratori una interpretazione della stessa che lasci ciascundipendente libero di valutare la convenienza diutilizzare il giorno di riposo compensativo con prolungamentodell'orario di lavoro in altri giorni dellasettimana. Ciò comporta di conseguenza che la concessione del giornodi riposo compensativo nel periodoconsiderato era subordinata alla richiesta del lavoratore. E' pacificoche gli attuali resistenti non hanno maichiesto di godere del giorno di riposo compensativo in relazione allereperibilità festive indicate negli attiintroduttivi. Il mancato godimento del riposo compensativo non puòdunque essere imputatoall'Amministrazione.I lavoratori resistenti, peraltro, neppure possono sostenere di aversubito un danno da usura psico-fisica inconseguenza del mancato recupero. I dipendenti, infatti, nei giornifestivi da loro indicati non hanno svoltoalcuna attività lavorativa e l'eventuale godimento del riposocompensativo non li esimeva comunquedall'obbligo di prestare 36 ore di lavoro settimanali. D'altro cantoall'obbligo di mera disponibilità ad unaeventuale prestazione non può attribuirsi una idoneità ad incidere sultessuto psicofisico del lavoratore taleda configurare una violazione di norme generali. Il compenso perl'obbligo di reperibilità non seguito daeffettiva attività lavorativa non può che essere lasciato allacontrattazione collettiva, che nella vicenda inesame non risulta esser stata disattesa.In definitiva i primi due motivi del ricorso devono essere accolti,mentre il terzo deve essere dichiaratoassorbito. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata. Nonessendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con ilrigetto delle domande introduttive.Sussistono giusti motivi, in relazione alla particolarità dellacontroversia ed alle contrastanti decisioni deiGiudici di merito, per compensare interamente tra le parti le spesedell'intero processo.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendonel merito rigetta le domandeintroduttive. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2008.--
lunedì 9 novembre 2009
PASSA LA PROPOSTA F.S.I. SULLA LIBERA PROFESSIONE PER LE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO. UN RISULTATO TUTT'ALTRO CHE SCONTATO, DA CONSOLIDARE.
Con un testo che non ci entusiasma per l’uso della definizione “operatori sanitari non medici” invece di quella più corretta “professioni sanitarie del comparto” è passato in commissione affari sociali, alla camera dei deputati, un testo che per la prima volta fornisce una formulazione soddisfacente per l'istituzione della libera professione intra ed extra moenia per le professioni sanitarie tecniche, infermieristiche e della riabilitazione. Questo dopo più di due lustri di opportune rivendicazioni da parte della FSI, la federazione sindacati indipendentiUn traguardo che pensavamo fosse diventato una chimera; e questo anche per colpa di organizzazioni poco sindacali come il nursing up che in cambio di qualche spicciolo per i coordinatori hanno svenduto la professionalità e la dirigenza già conquistate con leggi come la 251 o la 42. Certo, l’articolo 10 del provvedimento del cosi detto “governo clinico” è ben lungi dal potersi considerare un obiettivo centrato.La strada da compiere prima di una definitiva approvazione parlamentare è ancora lunga. Adesso il provvedimento passerà all'esame delle commissioni competenti, prima dell'invio in aula. E poi al senato. Siamo soddisfatti del riconoscimento parlamentare alle rivendicazioni della federazione sindacati indipendenti.Dobbiamo però prendere atto che nel medesimo provvedimento sono contenute, ancora una volta, alcune norme smaccatamente a favore della classe medica che ottiene la posticipazione del pensionamento a settant'anni per tutti i dirigenti medici e sanitari del Ssn, nonostante la «rottamazione » prevista dal ministro Brunetta.Prevista nel provvedimento anche la nascita nelle strutture sanitarie pubbliche di un servizio di ingegneria clinica, incaricato di sorvegliare e garantire l'uso sicuro, efficiente ed economico di apparecchi e impianti che avrebbe voce in capitolo anche sulla programmazione degli acquisti e sulla formazione del personale all'uso delle tecnologie
Articolo 10. (Libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici).1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli operatori sanitari non medici, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche, hanno diritto di esercitare attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali. 2. L'attività libero-professionale di cui al comma precedente possono essere svolte anche in forma intramuraria presso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, gli IRCCS e le strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine tali enti emanano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici regolamenti per l'effettuazione della libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici. 3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, il personale interessato svolge le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Emendamenti approvati ART. 10. Al comma 2, dopo la parola: intramuraria aggiungere le seguenti: ed allargata e dopo la parola: IRCCS aggiungere le seguenti: le Aziende universitarie policlinico.
10. 3.Palumbo.
Articolo 10. (Libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici).1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli operatori sanitari non medici, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche, hanno diritto di esercitare attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali. 2. L'attività libero-professionale di cui al comma precedente possono essere svolte anche in forma intramuraria presso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, gli IRCCS e le strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine tali enti emanano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici regolamenti per l'effettuazione della libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici. 3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, il personale interessato svolge le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Emendamenti approvati ART. 10. Al comma 2, dopo la parola: intramuraria aggiungere le seguenti: ed allargata e dopo la parola: IRCCS aggiungere le seguenti: le Aziende universitarie policlinico.
10. 3.Palumbo.
domenica 11 ottobre 2009
CORTE di CASSAZIONE - Sentenza sulla somm.ne di sangue non compatibile col gruppo sanguigno del paziente
CORTE di CASSAZIONE – Penale Sezione IV, Sent. n. 8615 del 27 febbraio 2008
CAUTELE E RESPONSABILITÀ DEL MEDICO AL CAMBIO DI TURNO
Nel caso di specie relativo alla somministrazione di sangue non compatibile con il gruppo sanguigno del paziente,la pronuncia nel rigettare il ricorso del medico condannato, conferma la responsabilità in capo al medico di turno,coinvolgendo anche l'infermiere per compimento dell'errore materiale, circa l'obbligo nei confronti dei pazienti circa la assunzione della c.d. posizione di garanzia che consiste nell' informarsi presso il medico “smontante” circa le condizioni di salute dei ricoverati, in particolare di quelli maggiormente a rischio o che necessitano di particolari cure. Infatti il medico di turno svolgendo un ruolo attivo è tenuto a richiedere le informazioni necessarie anche nel caso in cui il collega che lo preceda nonabbia seguito la doverosa prassi di metterlo al corrente in merito alle condizioni dei pazienti e nel caso di
specie sulla disposta trasfusione di sangue da cui lo scambio fatale di sangue non compatibile.
-Avv. Maurizio Danza
Questo il testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. M.M. veniva imputato di avere cagionato la morte di C.F. per colpa consistita nel non avere controllato la sacca di sangue prima della sua somministrazione al predetto paziente ricoverato nella struttura ospedaliera di X ove l'imputato operava come medico in turno dalle ore 14 del giorno X alle ore 8 del giorno dopo e nel non avere concordato con l'infermiera, imputata dello stesso reato, le modalità di esecuzione della trasfusione, dando alla stessa precise disposizioni in merito.
2. Condannato dal Tribunale di Massa con sentenza del 10.5.04 alla pena di mesi nove di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, il M. ha interposto appello, contestando di essere responsabile della morte del paziente a causa della somministrazione di sangue non compatibile con il suo gruppo sanguigno, in quanto essa era stata disposta dal Dott. G. che lo aveva preceduto nel turno di guardia ed era stato assolto dal tribunale, mentre l'errore materiale era stato compiuto dall'infermiera che si era assunta ogni responsabilità ed aveva patteggiato la pena. Aggiungeva che la cartella clinica non sarebbe stata disponibile in reparto e non era stato informato dal collega smontante della prescrizione di trasfusione di sangue, nonostante con questi
avesse effettuato il giro dei pazienti. Pertanto il mancato controllo tra il nominativo riportato sulla sacca e l'identità del paziente non era stato effettuato non per carenza di diligenza, ma a causa della carenza di comunicazione.
3. La Corte d'appello affermava che il doppio controllo affidato all'infermiera ed al medico circa la
corrispondenza del nominativo della sacca con quello del paziente da sottoporre alla trasfusione, nonché il gruppo sanguigno dello stesso era regolato da un protocollo interno all'ospedale che richiedeva anche che le manovre tecniche della trasfusione fossero compiute sotto la sorveglianza medica. Inoltre affermava che il medico di guardia è persona che opera attivamente ed è tenuto a conoscere quanto sta accadendo in reparto, in particolare essendo il suo un reparto di rianimazione;che il non avere ricevuto le consegne dal collega era una sua deduzione e che in ogni caso era tenuto ad informarsi sullo stato dei pazienti e le prescrizioni impartite; che nel reparto vi erano solo due pazienti in situazione critica ed uno di questi era il C.; infine che
le due sacche di sangue erano situate ai piedi del letto per cui il Dott. M. non poteva non averle viste durante il giro dei pazienti effettuato con il Dott. G..
4. Avverso la sentenza impugnata l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2, in quanto l'omicidio colposo gli era stato contestato in cooperazione colposa con altri due medici che erano stati assolti, mentre il reato era rimasto a carico solo di esso ricorrente.
Pertanto, a suo avviso, non poteva permanere l'accusa di non avere concordato con il Dott. G. le disposizioni in ordine alla somministrazione di sangue al paziente dal momento che il predetto era stato assolto dal reato e soprattutto i termini della colpa erano stati identificati dalla corte in modo diverso dalla contestazione contenuta nel capo d'accusa, vale a dire nel fatto di non essersi preoccupato di svolgere il suo compito e in una autonoma violazione del regolamento che disciplina le prassi delle trasfusioni. Con un ulteriore argomento il ricorrente censura l'affermazione relativa al mancato controllo della cartella clinica, deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall'acquisizione della pagina del
diario infermieristico della giornata che avrebbe chiarito come detta cartella non si trovasse nel reparto di rianimazione e quindi non fosse visionabile, né contenesse l'aggiornamento relativo alla trasfusione di sangue. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della sentenza per contraddittorietà della motivazione in quanto nel momento in cui venne fatto il giro dei pazienti il C. non era trasfuso, ma sottoposto ad infusione di plasma, per cui nessuna sacca era in attesa di essere trasfusa, ordine che venne dato dal Dott. G. oralmente all'infermiera prima di terminare il suo turno, mentre esso ricorrente era presente in reparto, ma non alle consegne alla predetta, senza averlo in alcun modo preavvertito o potuto annotare sulla cartella che non si trovava in reparto. La motivazione solo apparente contenuta nella sentenza impugnata sarebbe, pertanto, anche in contrasto con le risultanze dei fatti. Il Procuratore generale ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente trascura il principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. 4^, Sez. 1.12.04, Di Lonardo) secondo il quale il medico di turno assume nei confronti dei pazienti una posizione di garanzia, il che lo obbliga ad informarsi dal medico smontante sulle condizioni di salute dei pazienti ricoverati, in particolare di quelli maggiormente a rischio o che necessitano di particolari cure. Il giudice di merito ha seguito questo principio, ritenendo che il Dott. M. dovesse avere un ruolo attivo e fosse tenuto a richiedere le informazioni necessarie anche nel caso in cui il medico che lo precedeva nel turno non avesse seguito la doverosa prassi di ragguagliarlo sulle condizioni dei pazienti e nel caso di specie sulla disposta trasfusione di sangue. Risulta in modo incontestabile che i due medici fecero il giro dei pazienti e che due erano quelli
in situazione delicata. Uno di questi era il C..Per tale ragione la corte espone le ragioni per le quali ritiene incredibile che l'imputato non fosse stato messo al corrente delle trasfusioni da effettuare sul predetto, dal momento che si trattava di un soggetto che aveva subito un intervento chirurgico, al quale era prevedibile si dovesse somministrare plasma e sangue. Lo stesso ricorrente, nell'affermare che la corte ha preso un abbaglio, riconosce di sapere che il C. era stato sottoposto ad infusione di plasma, il che sottolineava che lo stesso aveva bisogno di sostegno di questo tipo, per cui non poteva ignorare le altre cure disposte dal Dott. G. prima di lasciare il reparto, indipendentemente dal fatto che la cartella clinica fosse o meno a sua
disposizione. I giudici di merito attribuiscono all'imputato ricorrente la responsabilità dell'evento in primo luogo non credendo al fatto che non gli fosse stata riferita dal collega la necessità della trasfusione di sangue ed inoltre, se anche ciò non fosse avvenuto, per questa sua negligenza, vale a dire di non essersi diligentemente attivato nel seguire il paziente concertando con l'infermiera le modalità esecutive delle somministrazioni. Se ciò avesse fatto non gli sarebbe sfuggita la disposizione di trasfusione di sangue ed avrebbe potuto effettuare il controllo incrociato previsto dal protocollo dell'ospedale.
6. Questo tipo di ragionamento non è viziato da illogicità ma si inserisce in un percorso ineccepibile e rigoroso, rispettoso dei principi che regolano il tema della colpa relativa ai soggetti che svolgono una funzione di garanzia, ed in sintonia con le emergenze processuali.Quanto alla mancanza di correlazione tra il capo di imputazione e la decisione, si osserva che l'assoluzione degli altri due medici non incide sull'imputazione attraverso la quale al Dott. M. venne addebitato il mancato controllo della sacca di sangue (circostanza che non coinvolgeva i due
colleghi) e nel non avere concordato l'esecuzione della trasfusione, ipotesi che rimane ferma rispetto all'attività svolta dall'infermiera, prima artefice con la sua condotta dell'errore di cui fu vittima il C.. Pertanto anche questo motivo di doglianza non è fondato, come non è fondata la censura circa l'omessa ammissione di una prova decisiva, relativa all'accertamento della presenza in reparto della cartella clinica, in quanto la colpa dell'imputato viene ricostruita dai giudici di merito anche trascurando tale elemento di incolpazione, sul ribadito presupposto che al medico di turno spetta di informarsi su tutte le disposizione mediche assunte dal collega che lo ha preceduto, anche se non ha disposizione la cartella o se non ne è stato previamente informato durante il giro dei pazienti effettuato insieme.
6. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008
CAUTELE E RESPONSABILITÀ DEL MEDICO AL CAMBIO DI TURNO
Nel caso di specie relativo alla somministrazione di sangue non compatibile con il gruppo sanguigno del paziente,la pronuncia nel rigettare il ricorso del medico condannato, conferma la responsabilità in capo al medico di turno,coinvolgendo anche l'infermiere per compimento dell'errore materiale, circa l'obbligo nei confronti dei pazienti circa la assunzione della c.d. posizione di garanzia che consiste nell' informarsi presso il medico “smontante” circa le condizioni di salute dei ricoverati, in particolare di quelli maggiormente a rischio o che necessitano di particolari cure. Infatti il medico di turno svolgendo un ruolo attivo è tenuto a richiedere le informazioni necessarie anche nel caso in cui il collega che lo preceda nonabbia seguito la doverosa prassi di metterlo al corrente in merito alle condizioni dei pazienti e nel caso di
specie sulla disposta trasfusione di sangue da cui lo scambio fatale di sangue non compatibile.
-Avv. Maurizio Danza
Questo il testo della sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. M.M. veniva imputato di avere cagionato la morte di C.F. per colpa consistita nel non avere controllato la sacca di sangue prima della sua somministrazione al predetto paziente ricoverato nella struttura ospedaliera di X ove l'imputato operava come medico in turno dalle ore 14 del giorno X alle ore 8 del giorno dopo e nel non avere concordato con l'infermiera, imputata dello stesso reato, le modalità di esecuzione della trasfusione, dando alla stessa precise disposizioni in merito.
2. Condannato dal Tribunale di Massa con sentenza del 10.5.04 alla pena di mesi nove di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, il M. ha interposto appello, contestando di essere responsabile della morte del paziente a causa della somministrazione di sangue non compatibile con il suo gruppo sanguigno, in quanto essa era stata disposta dal Dott. G. che lo aveva preceduto nel turno di guardia ed era stato assolto dal tribunale, mentre l'errore materiale era stato compiuto dall'infermiera che si era assunta ogni responsabilità ed aveva patteggiato la pena. Aggiungeva che la cartella clinica non sarebbe stata disponibile in reparto e non era stato informato dal collega smontante della prescrizione di trasfusione di sangue, nonostante con questi
avesse effettuato il giro dei pazienti. Pertanto il mancato controllo tra il nominativo riportato sulla sacca e l'identità del paziente non era stato effettuato non per carenza di diligenza, ma a causa della carenza di comunicazione.
3. La Corte d'appello affermava che il doppio controllo affidato all'infermiera ed al medico circa la
corrispondenza del nominativo della sacca con quello del paziente da sottoporre alla trasfusione, nonché il gruppo sanguigno dello stesso era regolato da un protocollo interno all'ospedale che richiedeva anche che le manovre tecniche della trasfusione fossero compiute sotto la sorveglianza medica. Inoltre affermava che il medico di guardia è persona che opera attivamente ed è tenuto a conoscere quanto sta accadendo in reparto, in particolare essendo il suo un reparto di rianimazione;che il non avere ricevuto le consegne dal collega era una sua deduzione e che in ogni caso era tenuto ad informarsi sullo stato dei pazienti e le prescrizioni impartite; che nel reparto vi erano solo due pazienti in situazione critica ed uno di questi era il C.; infine che
le due sacche di sangue erano situate ai piedi del letto per cui il Dott. M. non poteva non averle viste durante il giro dei pazienti effettuato con il Dott. G..
4. Avverso la sentenza impugnata l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 521 c.p.p., comma 2, in quanto l'omicidio colposo gli era stato contestato in cooperazione colposa con altri due medici che erano stati assolti, mentre il reato era rimasto a carico solo di esso ricorrente.
Pertanto, a suo avviso, non poteva permanere l'accusa di non avere concordato con il Dott. G. le disposizioni in ordine alla somministrazione di sangue al paziente dal momento che il predetto era stato assolto dal reato e soprattutto i termini della colpa erano stati identificati dalla corte in modo diverso dalla contestazione contenuta nel capo d'accusa, vale a dire nel fatto di non essersi preoccupato di svolgere il suo compito e in una autonoma violazione del regolamento che disciplina le prassi delle trasfusioni. Con un ulteriore argomento il ricorrente censura l'affermazione relativa al mancato controllo della cartella clinica, deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall'acquisizione della pagina del
diario infermieristico della giornata che avrebbe chiarito come detta cartella non si trovasse nel reparto di rianimazione e quindi non fosse visionabile, né contenesse l'aggiornamento relativo alla trasfusione di sangue. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della sentenza per contraddittorietà della motivazione in quanto nel momento in cui venne fatto il giro dei pazienti il C. non era trasfuso, ma sottoposto ad infusione di plasma, per cui nessuna sacca era in attesa di essere trasfusa, ordine che venne dato dal Dott. G. oralmente all'infermiera prima di terminare il suo turno, mentre esso ricorrente era presente in reparto, ma non alle consegne alla predetta, senza averlo in alcun modo preavvertito o potuto annotare sulla cartella che non si trovava in reparto. La motivazione solo apparente contenuta nella sentenza impugnata sarebbe, pertanto, anche in contrasto con le risultanze dei fatti. Il Procuratore generale ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente trascura il principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. 4^, Sez. 1.12.04, Di Lonardo) secondo il quale il medico di turno assume nei confronti dei pazienti una posizione di garanzia, il che lo obbliga ad informarsi dal medico smontante sulle condizioni di salute dei pazienti ricoverati, in particolare di quelli maggiormente a rischio o che necessitano di particolari cure. Il giudice di merito ha seguito questo principio, ritenendo che il Dott. M. dovesse avere un ruolo attivo e fosse tenuto a richiedere le informazioni necessarie anche nel caso in cui il medico che lo precedeva nel turno non avesse seguito la doverosa prassi di ragguagliarlo sulle condizioni dei pazienti e nel caso di specie sulla disposta trasfusione di sangue. Risulta in modo incontestabile che i due medici fecero il giro dei pazienti e che due erano quelli
in situazione delicata. Uno di questi era il C..Per tale ragione la corte espone le ragioni per le quali ritiene incredibile che l'imputato non fosse stato messo al corrente delle trasfusioni da effettuare sul predetto, dal momento che si trattava di un soggetto che aveva subito un intervento chirurgico, al quale era prevedibile si dovesse somministrare plasma e sangue. Lo stesso ricorrente, nell'affermare che la corte ha preso un abbaglio, riconosce di sapere che il C. era stato sottoposto ad infusione di plasma, il che sottolineava che lo stesso aveva bisogno di sostegno di questo tipo, per cui non poteva ignorare le altre cure disposte dal Dott. G. prima di lasciare il reparto, indipendentemente dal fatto che la cartella clinica fosse o meno a sua
disposizione. I giudici di merito attribuiscono all'imputato ricorrente la responsabilità dell'evento in primo luogo non credendo al fatto che non gli fosse stata riferita dal collega la necessità della trasfusione di sangue ed inoltre, se anche ciò non fosse avvenuto, per questa sua negligenza, vale a dire di non essersi diligentemente attivato nel seguire il paziente concertando con l'infermiera le modalità esecutive delle somministrazioni. Se ciò avesse fatto non gli sarebbe sfuggita la disposizione di trasfusione di sangue ed avrebbe potuto effettuare il controllo incrociato previsto dal protocollo dell'ospedale.
6. Questo tipo di ragionamento non è viziato da illogicità ma si inserisce in un percorso ineccepibile e rigoroso, rispettoso dei principi che regolano il tema della colpa relativa ai soggetti che svolgono una funzione di garanzia, ed in sintonia con le emergenze processuali.Quanto alla mancanza di correlazione tra il capo di imputazione e la decisione, si osserva che l'assoluzione degli altri due medici non incide sull'imputazione attraverso la quale al Dott. M. venne addebitato il mancato controllo della sacca di sangue (circostanza che non coinvolgeva i due
colleghi) e nel non avere concordato l'esecuzione della trasfusione, ipotesi che rimane ferma rispetto all'attività svolta dall'infermiera, prima artefice con la sua condotta dell'errore di cui fu vittima il C.. Pertanto anche questo motivo di doglianza non è fondato, come non è fondata la censura circa l'omessa ammissione di una prova decisiva, relativa all'accertamento della presenza in reparto della cartella clinica, in quanto la colpa dell'imputato viene ricostruita dai giudici di merito anche trascurando tale elemento di incolpazione, sul ribadito presupposto che al medico di turno spetta di informarsi su tutte le disposizione mediche assunte dal collega che lo ha preceduto, anche se non ha disposizione la cartella o se non ne è stato previamente informato durante il giro dei pazienti effettuato insieme.
6. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008
martedì 15 settembre 2009
Influenza H1N1: dalla virologia alla pandemia attuale. Il ruolo dell'operatore sanitario.
Isola di ISCHIA 13-14 Novembre 2009
Evento Formativo: Rivolto a 60 partecipanti, di tutte le professioni Sanitarie: Infermieri professionali, Tecnici di laboratorio, Tecnici radiologi,
Assistente sanitario, Fisioterapisti, Famacisti, Dietisti, Ostetrici, etc. Evento in corso di accreditamento da parte della segreteria
nazionale E.C.M.
Segreteria FSI Salerno Rolando Scotillo: cell. 330448431 segretariofsi@yahoo.it fsi.sa@usaenet.org Tel. 0828031941, 0828620196 fax 0828031942 http://www.fsisalerno.it/
Provider ECM e Segreteria Organizzativa
Eventi & Congressi
Salerno Via Nizza, 154 - Tel. 089/8424110 Roma Via A. Da Giussano, 61 A/B - Tel. 06/99330860 info@diapoeventi.it
CORSO DI AGGIORNAMENTO E.C.M. Programma Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità
Influenza H1N1: dalla virologia alla pandemia attuale.
Il ruolo dell’operatore sanitario
Con il Patrocinio di
Razionale Scientifico Programma Scientifico Programma Sociale
venerdì 13 novembre venerdì 13 novembre
Il caldo di questi giorni d’estate allontana il pensiero che tra un paio
di settimane arriverà l’autunno e con esso incominceranno a fare capolino nel nostro Paese i primi mali di stagione. Quest’anno, oltre alla tradizionale influenza, toccherà difenderci anche dal nuovo virus A H1N1. Dalla fine del 2003, da quando cioè i focolai di influenza aviaria da virus A/H5N1 sono divenuti endemici nei volatili nell’area estremo orientale, ed il virus ha causato infezioni gravi anche negli uomini, è diventato più concreto e persistente il rischio di una pandemia influenzale. Per questo motivo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha raccomandato a tutti i Paesi di mettere a punto un Piano pandemico e di aggiornarlo costantemente seguendo linee guida concordate. L’Italia ha predisposto il Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale, secondo le indicazioni dell’OMS del 2005, contenente linee guida per la stesura dei Piani pandemici regionali. L’obiettivo del Piano è rafforzare la preparazione alla pandemia a livello nazionale e locale. Per quanto riguarda l’infuenza “A”, i cui focolai iniziali sono stati registrati in Messico quest’anno, l’OMS, dopo l’ identificazione di alcuni casi confermati anche in altri paesi e in Europa, ha elevato in pochi giorni il livello di attenzione per la preparazione e la risposta a una pandemia influenzale e dichiarato l’11 giugno 2009 il periodo pandemico (livello 6) dell’influenza “A”. In Italia la Circolare del 27 luglio 2009 rivolta agli operatori ha aggiornato le indicazioni relative alla prevenzione, sorveglianza e controllo della nuova influenza da virus influenzale A(H1N1). Naturalmente oltre alle misure di carattere epidemiologico generale, una preparazione di operatori sanitari di prima linea quali gli infemieri può contribuire a fare instaurare nella popolazione generale quei comportamenti molto semplici ma utilissimi per contrastare la diffusione della pandemia. Diffusione che andando incontro ai mesi freddi è da attendersi vada incrementando. Che cosa è l’A H1N1? Quanto è pericolosa? A queste domande, a distanza di mesi dai primi casi è ancora difficile dare una risposta esaustiva ed univoca. L’unica certezza è che il virus corre nel mondo al ritmo di 5.000 malati al giorno e le aree del globo contagiate si espandono a macchia d’olio. In Italia siamo oggi a 1.800 casi, nell’Europa così vicina a noi sono registrati 44.651 e 94 decessi.La polemica, tra chi grida all’allarme e tra chi chiede di abbassare i toni minimizzandone la pericolosità, si infittisce sempre di più. Il risultato è che il cittadino, di fronte a dati allarmanti e a notizie spesso discordanti, si sente sempre più preoccupato e disorientato.
10.00 Registrazione, apertura dei lavori e saluto ai partecipanti 10:15 Le pandemie influenzali: analisi storico epidemiologica. I virus respiratori con particolare riguardo al virus influenzale A(H1N1). 11:45 Cenni di microbiologia e di patologia generale delle infezioni virali influenzali. Loro diffusione e replicazione. 13:15 Lunch 14:15 La diagnosi differenziale delle malattie trasmissibili dell’apparato respiratorio 15:45 Manifestazioni cliniche e terapia dell’influenza a (H1N1). Impiego dei farmaci antivirali la terapia delle malattie trasmissibili dell’apparato respiratorio (salicilati e paracetamolo, sintomatici di mal di gola e tosse, antibiotici, ecc.) 16:15 Pandemia influenzale e vaccinazione. Linee guida oms e del governo italiano 17:45 Chiusura dei lavori sabato 14 novembre
09:00 Azioni di prevenzione della pandemia influenzale: indicazioni pratiche di comportamenti per l’operatore sanitario. La prevenzione: igienica (pulizia del corpo e delle mani, degli oggetti, mascherine si o no?, Riduzione del fumo, comportamento in luoghi chiusi e affollati, scolarità, la protezione degli operatori sanitari nel loro contatto con il pubblico, ecc.). 10:45 Il ruolo dell’alimentazione (l’implementazione di frutta e verdura, la corretta idratazione, la corretta gestione di vitamine, minerali, integratori alimentari e naturali) 12:30 Il ruolo del sanitario (counselling, comunicazione, informazione) con simulazione role playing di comunicazione 13:45 Test finale 10:00 Arrivo e sistemazione nelle camere 13:00 Pranzo in albergo 14:00 Pomeriggio da dedicare allo svago e relax nel centro termale alberghiero oppure ad una passeggiata nelle stradine caratteristiche dell’isola. 20:00 Cena e pernattamento sabato 14 novembre
09:00 Colazione e mattinata libera a disposizione per dedicarsi allo shopping oppure scoprire le bellezza dell’isola. 13:00 Pranzo in albergo 14:00 Pomeriggio da dedicare al relax oppure visita dell’isola 20:00 Cena e serata danzante domenica 15 novembre
09:00 Colazione e rilascio camere. Partenza successiva per i luoghi di destinazione. Quota di partecipazione:
€ 250,00 Congressisti € 150,00 Accompagnatori
La Quota comprende:
Iscrizione al congresso Attestazione crediti Ecm Kit Materiali congressuali Soggiorno ad Ischia, Hotel 3/4 stelle, da Venerdì a Domenica Sistemazione in camere doppie
Trattamento di pensione completa e bevande ai pasti Programma sociale.
Per informazioni e iscrizioni questo è il link:
http://www.fsisalerno.it/
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CPS INFERMIERE
21 SETTEMBRE 2009
"IL CONTRATTO DI LAVORO, INQUADRAMENTO GIURIDICO E IL CODICE DISCIPLINARE APPLICABILE AL PERSONALE SANITARIO: IL PROFILO PROFESSINALE CPS INFERMIERE"
IL SALONE DI RAPPRESENTANZA DELL’OSPEDALE CIVILE DI ROCCASPIDE (SA) VIA SANTA PALOMBA
P RO G RA M M A
Orario 08.30 – 09.30
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE :
DIFFERENZE ED INNOVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA .
Orario 09.45 - 10.45
FONDI CONTRATTUALI E LORO FINANZIAMENTO:
UTILIZZO ED INTERSCAMBIABILITA’ .
Orario 11.00 - 12.00
L’ORARIO DI LAVORO , L’ORARIO DI SERVIZIO
E L’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DEFINIZIONI VARIE E FLESSIBILITA’ DELL’ ORARIO.
Orario 13.00 – 15.00
DECLARATORIA E PROFILO PROFESSIONALE
DELL’INFERMIERE : DM 739/1994 , DAL MANSIONARIO
ALLA AUTONOMIA PROFESSIONALE .
Orario 15.15 – 16.15
IL CODICE DISCIPLINARE DAL CCNL 01 SETTEMBRE 1995
AL CCNL 2002 – 2005 .
Orario 16.30 - 17.30
IL CODICE DEONTOLOGICO .
Orario 17.30 - 18.30
L’INFERMIERE ED IL CONTRATTO DI LAVORO .
Orario 18.30 – 19.30
IL CODICE DI DISCIPLINA : CONTESTAZIONE DEGLI
ADDEBITI , PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SISTEMA
DI SANZIONI .
Orario 19.30 – 20.00
TEST DI APPRENDIMENTO
CREDITI OTTENUTI N°6
IL CORSO E' GRATUITO PER TUTTI GLI ISCRITTI FSI
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI QUESTO è IL LINK
http://www.fsisalerno.it/
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